La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 148/2023 (G.U. 29 del 19 luglio 2023) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della L.R.. Veneto 28 gennaio 2022, n. 2, recante «Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) e modifiche alla L.R. 9 dicembre 1993, n. 50», in quanto ha ritenuto fondata, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della L.R. n. 2/2022, che ha approvato il piano faunistico-venatorio con legge, anziché con un atto amministrativo. Questione di legittimità sollevata dal Comune di Rivoli Veronese
«La Regione è già al lavoro per elaborare i necessari aggiustamenti sul Piano Faunistico Venatorio, secondo le indicazioni tecnico amministrative ricevute», ha dichiarato ieri l’Assessore alla Caccia della Regione del Veneto, Cristiano Corazzari, dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha definito “illegittimo” il Piano a suo tempo varato dalla Regione. «Si tratta di aggiustamenti tecnico giuridici – ha aggiunto Corazzari – che non comporteranno disagi o problemi per i praticanti della caccia».
Le questioni di legittimità sono state sollevate nell’ambito del giudizio promosso dal Comune di Rivoli Veronese, che ha impugnato con il ricorso il piano faunistico-venatorio approvato con la Legge Regione Veneto n. 2 del 2022 in quanto esclude, agli Allegati B e C, il territorio del Comune dalla zona faunistica della Alpi, per violazione degli artt. 3, 24, 25, 97, 100, 103, 111, primo comma, 113, 117, commi primo – quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo – nonché secondo, lettera s), e 123 della Costituzione.
Il Comune ha riferito di subire numerosi pregiudizi derivanti dalle disposizioni della legge regionale, avuto riguardo all’incremento dei soggetti legittimati all’attività venatoria, all’elisione del carattere montano del proprio territorio – con possibili ripercussioni sull’appartenenza del Comune all’Unione montana del Monte Baldo – nonché agli effetti pregiudizievoli sul piano economico – turistico.
Il TAR ha rimesso il giudizio alla Consulta dicharando come illegittima la modifica dei confini della zona faunistica delle Alpi facendo ricorso ad un criterio di tipo altimetrico di individuazione dei territori, estraneo alla normativa statale che invece dispone come criterio quello della consistenza sulla presenza di fauna e flora tipica alpina. Inoltre è stata riconosciuta illegittima la scelta della Regione Veneto di approvare il piano faunistico-venatorio con legge. Entrambe queste questioni per la Corte Costituzionale sono infatti fondate in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Costituzione.
La Corte ribadisce che in materia di caccia la legge regionale può intervenire su detto profilo della disciplina esclusivamente innalzando il livello della tutela. “L’approvazione del piano faunistico-venatorio con legge, anziché con provvedimento amministrativo – si legge nella sentenza – , è idonea a comportare una modificazione in peius degli standard minimi e uniformi di protezione della fauna, in quanto contrasta con i principi che regolano la disciplina del prelievo venatorio desumibili dalla legislazione statale e implicanti la ‘procedimentalizzazione’ dell’attività di adozione del piano e la sua approvazione con provvedimento amministrativo”.
Alberto Speciale