La Corte dei Conti, Sezione Controllo del Veneto, con la Delibera n. 18/2023/PRSS ha pubblicato il 31 gennaio 2023 l’esito del controllo sulla relazione resa dall’organo di revisione sul bilancio di esercizio 2020 dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona. Perdita di 33milioni con Ricavi in decremento per emergenza Covid-19 e per gli accadimenti legati all’infezione da Citrobacter, che hanno interessato l’Ospedale della Donna e del Bambino e hanno avuto un impatto negativo sull’attività
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I giudici della Sezione di Controllo, nell’ambito delle attività di controllo per l’esercizio 2022, hanno esaminato la documentazione relativa all’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata (AOUI) di Verona e in particolare: • Relazione-questionario del collegio sindacale sul Bilancio di esercizio 2020; • Nota integrativa esercizio 2020; • Relazione sulla gestione esercizio 2020; • Parere del collegio sindacale sul bilancio di esercizio 2020.
Il controllo della documentazione ha richiesto uno specifico approfondimento istruttorio rivolto anche all’Area sanità e sociale della Regione del Veneto all’esito del quale è stato rilevato quanto di seguito.
Le risultanze economico-patrimoniali esposte nelle tabelle evidenziano una rilevante perdita, pari a euro -33.486.394,84, ripianata dalla Regione Veneto in data 11/11/2021, con un decremento di euro -34.911.353,87 rispetto all’utile di euro 1.424.959,03 registrato nel 2019. Al riguardo, il Collegio sindacale ha dichiarato che “l’emergenza sanitaria, che ha inciso negativamente e in maniera significativa sull’attività elettiva dell’Azienda, ha compresso il trend dell’attività e conseguentemente il volume dei ricavi, pregiudicando il raggiungimento dell’equilibrio economico. (…) Si possono considerare invece sostanzialmente raggiunto l’equilibrio patrimoniale e pienamente raggiunto quello finanziario. (…)”.
Per quanto riguarda il Conto Economico si osserva il decremento del valore della produzione per un importo pari a euro -9.949.637,70 rispetto all’esercizio precedente, dovuto principalmente alla voce “Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria” che presenta il decremento in valore assoluto più significativo (euro -39.621.684,54), passando da euro 491.490.871,82 per l’esercizio 2019 a euro 451.869.187,28 per l’esercizio 2020. Tale decremento, secondo quanto risulta dal verbale del Collegio sindacale, è dovuto “all’emergenza sanitaria da Covid 19 e (…) anche dagli accadimenti legati all’infezione da Citrobacter, che hanno interessato l’Ospedale della Donna e del Bambino e hanno avuto un impatto negativo sull’attività”. Per quanto riguarda i costi della produzione, si evidenzia un incremento percentuale complessivo pari al 4,2%, relativo prevalentemente alle voci “Costi del personale”, “Acquisti di beni” ed “Accantonamenti”.
In riferimento allo Stato Patrimoniale, si registra un decremento del -7,3% del Patrimonio Netto, che si attesta al valore di euro 411.241.490,43. I fondi per rischi e oneri risultano in crescita di circa 10,2 milioni rispetto all’anno 2019 (+15,9%). I debiti complessivi aumentano da 101,6 milioni del 2019 a 107,2 milioni dell’esercizio 2020 (+5,5%). La Corte rileva che dall’esame degli schemi di bilancio, di cui alla delibera n. 680 del 15 giugno 2021 di approvazione del bilancio esercizio 2020 e redatti ai sensi del Decreto del Ministro della Salute 20 marzo 2013, sono emerse incongruenze nel calcolo di tutti gli scostamenti 2019/2020 dello Stato Patrimoniale (sia in valore assoluto che percentuali, cfr. pg. 86-87), sulle quali la Sezione richiama l’attenzione dell’Azienda, rammentando che i documenti di bilancio devono contenere dati precisi e concordanti.
In sede istruttoria è stata rilevata una progressiva riduzione dei posti letto nel triennio 2018/2020 (nel 2018 i posti letto erano n. 1293, nel 2019 n. 1286 e nel 2020 n. 1251). In risposta a nota istruttoria è stato chiarito che “la riduzione tra il 2018 e il 2019 di 7 posti letto è da riferirsi a riorganizzazioni di posti letto dovute a lavori strutturali e riduzioni per consentire lo svolgimento delle ferie estive al personale. La riduzione tra il 2019 e il 2020 di 35 posti letto è da imputare a 3 fattori principali: 1) Pandemia COVID prima ondata (marzo-giugno 2020) e seconda ondata (da ottobre in poi). Tutte le UOC di area medica hanno subito una importantissima rimodulazione e riconversione delle attività per far fronte alle esigenze di ricovero dei pazienti Covid. Nell’area chirurgica è stato necessario ridurre i letti di week surgery per trasferire il personale verso le aree di assistenza Covid, inoltre durante la prima ondata è stato necessario ridurre i ricoveri programmati non urgenti. 2) Chiusura posti letto Lungodegenza, in linea con quanto previsto dalle schede regionali (-10 posti letto). 3) Chiusura Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica, facendo seguito ai casi registrati di infezione da Citrobacter Koseri presso l’Ospedale Donna Bambino è stato necessario interrompere i ricoveri in TIN e TIP in questa sede e attivare contestualmente dei posti letto di Terapia Intensiva Neonatale e Terapia Intensiva Pediatrica in altro edificio per alcuni mesi con numero di letti ridotto (-21 pl) in quanto è stato riservato l’accoglimento ai casi di emergenza per non interrompere il pubblico servizio”.
La Sezione ha ritenuto opportuno compiere un approfondimento in relazione alla consistenza organica dell’ufficio legale interno, alle modalità di affidamento degli incarichi esterni e alle modalità di determinazione dei compensi professionali. I giudici contabili – nel prendere atto di quanto dichiarato dall’Azienda – ritiene necessario rilevare che gli incarichi di cui all’art. 17, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, per quanto esclusi dall’applicazione delle procedure di aggiudicazione dettate dal codice dei contratti “devono, pur sempre, essere affidati nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità”. Viene raccomandato, pertanto, all’Azienda di effettuare la scelta dei professionisti contemperando la necessità di garantire l’efficacia dell’attività difensiva con l’altrettanta primaria necessità di assicurare la rotazione degli incarichi, al fine di evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcuni professionisti. La Sezione rammenta infine quanto disposto dall’art. 2, comma 1, lett. g), n. 8), della Legge regionale n. 19/2016, secondo cui spetta ad Azienda Zero la gestione di specifiche attività tecnico-specialistiche per il sistema e per gli enti del servizio sanitario regionale, tra cui è annoverata “la gestione del contenzioso del lavoro e sanitario, attraverso la sottoscrizione di una convenzione tra ogni singola Azienda ULSS, Aziende ospedaliere e ospedaliero universitarie, Istituto Oncologico Veneto (IOV) e l’Azienda Zero, che garantisce il patrocinio e la difesa; il modello di convenzione è deliberato dalla Giunta regionale”.
Sulla base dei dati forniti dal questionario è risultato non rispettato il limite di spesa per il personale previsto dall’art. 11, c. 1, del D.L. 35/2019. La Sezione, pur prendendo atto di quanto affermato dal Collegio sindacale, rileva il superamento del limite fissato dall’art. 11, c.1, del predetto D.L., tenuto conto che la spesa per il personale realizzata nell’esercizio 2020 è stata pari a 240.188.380 euro, a fronte del limite costituito dalla spesa di personale sostenuta nell’esercizio 2018, pari a 225.792.746 euro (differenza pari a € 14.395.634) , mentre per quanto concerne il limite di costo 2004, esso è stato superato per un importo pari a € 920.423. La verifica del rispetto, su base regionale, del limite previsto dall’art. 11, c. 1, del D.L. n. 35/2019 sarà oggetto dei successivi controlli di competenza di questa Sezione.
In sede istruttoria si è rilevato che l’AOUI di Verona si è avvalsa degli strumenti straordinari di cui all’art. 29, cc. 1-3, D.L. n. 104/2020, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale, al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricoveri ospedalieri non erogate nel periodo di emergenza epidemiologica e, contestualmente, ridurre le liste di attesa. Nel questionario il Collegio sindacale ha precisato che “sono state utilizzate le prestazioni aggiuntive di cui all’articolo 115, comma 2, del CCNL 2016-2018 della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale”. Il collegio contabile ha quindi ritenuto opportuno acquisire informazioni aggiuntive volte a chiarire le risorse trasferite all’AOUI di Verona al 31/12/2020, le prestazioni aggiuntive utilizzate e i risultati ottenuti in termini di riduzione delle liste di attesa. Il Direttore generale e il Presidente del Collegio sindacale hanno specificato che “con atto DDR 34 del 26/04/2021 è stato assegnato ad AOUI Verona l’importo di € 293.197,36 a titolo di copertura costi sostenuti nel 2020 per l’Intervento 5 “Recupero liste d’attesa”. Il finanziamento copriva l’attività svolta dal personale del comparto per le finalità sopra descritte; il Bilancio Consuntivo 2020 riporta inoltre una quota di € 850.640,00 per attività di recupero liste d’attesa svolta dalla dirigenza medica, rilevato tra i debiti verso dipendenti. Con riferimento ai risultati ottenuti, anche in considerazione dell’eccezionalità della congiuntura che non consente valutazioni comparate su più periodi, si rimanda a quanto già affermato al punto 14.5 laddove si è affermato che la concomitanza dell’evento pandemico non ha consentito all’Azienda di apprezzare eventuali benefici sui tempi di attesa che, al contrario, si sono significativamente allungati a causa proprio dell’evento richiamato.
La Sezione, nel prendere atto di quanto relazionato in merito, ritiene necessario sottolineare che i suddetti finanziamenti sono stati erogati proprio al fine di ridurre le liste di attesa secondo quanto previsto nello specifico Piano Operativo Regionale, adottato con DGR n. 1329 dell’8 settembre 2020 e successivamente aggiornato con DGR 759 del 15 giugno 2021; è pertanto necessario che dall’utilizzo di tali risorse derivino risultati migliorativi dei tempi di attesa, in linea con quanto previsto nei suddetti piani operativi. La questione sarà oggetto di monitoraggio da parte della Sezione.
Per quanto sopra la Corte dei conti in base alle risultanze della relazione resa dall’Organo di revisione, esaminato il questionario sul Bilancio d’esercizio per l’anno 2020 dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona:
– rileva una perdita di esercizio pari a euro -33.486.394,84;
– invita i competenti organi regionali e dell’Azienda a far pervenire chiarimenti, entro
il termine di 30 giorni dal deposito della deliberazione, in merito alla discrasia evidenziata in parte motiva sul valore consuntivo del costo per dispositivi diagnostici in vitro (IVD), evidenziando il livello di raggiungimento di tale obiettivo;
– rileva il superamento del limite fissato dall’art. 11, c. 1, del D.L. n. 35/2019, rinviando ai successivi controlli di competenza la verifica del rispetto, su base regionale, del limite previsto da tale disposizione di legge;
– invita i competenti organi dell’Azienda a trasmettere, entro 30 giorni dal deposito
della deliberazione, una dettagliata relazione volta a chiarire l’esatta consistenza del conto “altri interessi passivi”;
– richiama l’attenzione sulla necessità di garantire il recupero delle liste di attesa;
– raccomanda al Collegio sindacale di procedere a tutte le verifiche di competenza sui farmaci scaduti e prodotti soggetti a scadenza, considerata la cessazione dello stato di emergenza;
– richiama l’attenzione sulla necessità di assicurare il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità nell’affidamento degli incarichi legali di cui all’art. 17, c. 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016 a professionisti esterni, in particolare contemperando nella scelta dei professionisti la necessità di garantire l’efficacia dell’attività difensiva con la necessità di assicurare la rotazione degli incarichi, al fine di evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcuni professionisti, e di rispettare nell’affidamento degli incarichi legali. Si richiama altresì l’attenzione sulle disposizioni di cui all’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001.
Alberto Speciale