Con la conversione del Decreto “milleproroghe” è modificato il regime patrimoniale delle società concessionarie di tributi e delle società di supporto ai tributi locali rinviando al 31 dicembre 2024 il termine originariamente previsto al 30 giugno 2021 per l’adeguamento del capitale sociale.
La conversione in legge del Decreto “milleproroghe” (D.L. 228/2021), avvenuta con l’approvazione della Legge 15/2022 (G.U. n. 49 del 28/02/2022), ha apportato alcune significative novità riguardanti la gestione finanziaria e tributaria degli enti locali. Quella di cui parlerò in questo articolo riguarda la proroga per l’adeguamento del capitale sociale per i soggetti interessati alla gestione delle entrate locali, che nel caso del Comune di Verona riguarda la società SO.LO.RI. SpA la quale può, per il momento, tirare un respiro i sollievo.
Il comma 5-quaterdecies dell’articolo 3, della L. 15/2022, proroga dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2024 il termine valevole per i soggetti iscritti all’albo per l’accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali e alla relativa sezione speciale (prevista per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate) per adeguare il proprio capitale sociale alle condizioni e alle misure richieste dalla disciplina vigente.
Ricordo che i commi 807 e 808 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 disciplinano i requisiti patrimoniali richiesti per l’iscrizione nell’albo dei privati abilitati all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali.
Il comma 807 stabilisce che per l’iscrizione nell’albo per l’accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali (di cui all’articolo 53, comma 1, del D.lgs. n. 446/1997) o nella sezione separata del medesimo albo prevista per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate, sono richieste le seguenti misure minime di capitale interamente versato in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria:
a) 2.500.000 euro per l’effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;
b) 5 milioni di euro per l’effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti;
b-bis) 150.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti;
c) 500.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 200.000 abitanti;
d) un milione di euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.
Il successivo comma 808 prevede che i soggetti iscritti alla sezione separata e quelli iscritti all’albo per l’accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali devono adeguare alle condizioni e alle misure minime previste al citato comma 807 il proprio capitale sociale entro il 30 giugno 2021. Senonchè il comma in esame, introdotto in sede referente, differisce dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2024 il termine valevole, per i soggetti iscritti all’albo e alla relativa sezione speciale, per adeguare il proprio capitale sociale alle condizioni e alle misure richieste dalle predette norme.
Secondo il MEF (Rm 4/df/2021), per poter partecipare alle gare per l’affidamento dei servizi strumentali all’accertamento, i soggetti interessati devono essere provvisoriamente iscritti nell’albo previsto dall’articolo 53 del D.lgs. 446/1997 (e quindi avere tutti i requisiti necessari per l’iscrizione), in attesa del successivo passaggio alla sezione separata i cui requisiti sono ancora in corso di definizione.
Considerando che tali misure sono elevatissime in relazione alle attività da svolgere, l’intervento normativo può essere senz’altro visto come una boccata d’ossigeno per tutti gli operatori del settore che disporranno di ben due anni di tempo in più per procedere all’aumento del capitale.
Per quanto riguarda So.Lo.Ri. dovrà essere dotata dai soci di un capitale sociale di 5 milioni di Euro e in tal senso l’amministratrice Manuela Marchi aveva già a suo tempo comunicato al Comune alcune ipotesi di finanziamento: 1) conferimento di immobili da parte del Comune, 2) polizza fideiussoria; 3) conferimento di denaro e contemporanea restituzione ai soci come anticipo sui tributi riscossi; 4) acquisto di Solori da parte di altra società “in house” dotata di capitale sociale adeguato.
Alberto Speciale