“Controllo di vicinato”: Presidenza Consiglio dei Ministri impugna la L.R. Veneto 34/2019 per illegittimità costituzionale

 
 

La Giunta Regionale con la Deliberazione n. 1556 del 29 ottobre 2019 (BUR n. 138 del 03 dicembre 2019) ha autorizzato la Regione del Veneto a costituirsi nel giudizio di legittimità costituzionale proposto, ex art. 127 Costituzione, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione del Veneto per la declaratoria di illegittimità costituzionale della intera Legge Regionale 8 agosto 2019, n. 34 (BUR n. 89 del 9 agosto 2019).

In data 14 ottobre 2019 è stato notificato alla Regione del Veneto il ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (atto di promovimento) – depositato in cancelleria della Corte Costituzionale il 15 ottobre 2019 – per la declaratoria di illegittimità costituzionale della intera L.R. 8 agosto 2019, n. 34, o quantomeno gli articoli 1, 2 – in particolare, i commi 2, 3 e 4 -, 3 – in particolare, il comma 2, lett. b) -, 4 – comma 1, lett. a) – e 5.

La L.R. n. 34 del 8 agosto 2019, è intitolata “Norme per il riconoscimento ed il sostegno della funzione sociale del controllo di vicinato nell’ambito di un sistema di cooperazione interistituzionale integrata per la promozione della sicurezza e della legalità”.

In particolare all’art. 1 enuncia le finalità della legge stabilendo che “La Regione del Veneto concorre allo sviluppo della civile e ordinata convivenza nelle città e nel proprio territorio, promuovendo la collaborazione fra amministrazioni statali, istituzioni locali e società civile, nel rispetto delle relative competenze e responsabilità, al fine di sostenere processi di partecipazione alle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza urbana ed integrata, di incrementare i livelli di consapevolezza dei cittadini circa le problematiche del territorio e di favorire la coesione sociale e solidale.”

Per concorrere  al  perseguimento  di  tali  finalità  la  legge regionale  riconosce  e  sostiene  il  controllo  di  vicinato   come strumento  di  prevenzione  finalizzato  alla  partecipazione   della regione alle politiche pubbliche per la  promozione  della  sicurezza urbana ed integrata.

In  particolare,  l’art.  2,  comma  2,  della  legge   definisce controllo di  vicinato quella forma  di  cittadinanza attiva che favorisce lo sviluppo di una cultura di partecipazione al tema  della sicurezza urbana ed integrata per  il  miglioramento  della  qualità della vita e dei livelli di coesione  sociale  e  territoriale  delle comunità,  svolgendo  una  finzione  di  osservazione,   ascolto e monitoraggio, quale contributo funzionale all’attività istituzionale di prevenzione generale e controllo del territorio.  Non  costituisce comunque oggetto dell’azione di controllo di vicinato l’assunzione di iniziative di intervento per la  repressione  di  reati  o  di  altre condotte a vario  titolo  sanzionabili,  nonché la  definizione  di iniziative a qualsivoglia titolo incidenti sulla  riservatezza  delle persone”. Il successivo comma 3 dell’art. 2 precisa che  “Il  controllo  di vicinato si attua attraverso  una  collaborazione  tra  enti  locali, Forze dell’ordine, Polizia locale e con l’organizzazione di gruppi di soggetti residenti nello stesso quartiere o in zone  contigue  o  ivi esercenti attività economiche, che,  in  conformità  alla  presente legge, integrano l’azione dell’amministrazione locale di appartenenza per il miglioramento della vivibilità del territorio e  dei  livelli di coesione ed inclusione sociale e territoriale”. Mentre il comma  4 prevede che “La Giunta regionale del Veneto promuove  la  stipula  di accordi o protocolli di intesa per il controllo di vicinato  con  gli Uffici territoriali di Governo da parte degli enti locali in  materia di  tutela  dell’ordine  e  sicurezza  pubblica,  nei  quali  vengono definite e regolate le funzioni svolte da soggetti  giuridici  aventi quale propria finalità principale il controllo di vicinato,  secondo la  definizione  di  cui  alla  presente  legge.  Ove  ricorrano   le condizioni, viene sostenuto il coinvolgimento dei soggetti  giuridici di cui al presente comma, nelle  forme  previste  nei  Patti  per  la sicurezza urbana, di cui al decreto-legge 20 febbraio  2017,  n.  14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  aprile  2017,  n.  48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”.

L’art. 3 della legge indica gli interventi per la promozione e il sostegno del controllo di vicinato prevedendo, in particolare, che la Giunta regionale del Veneto, al fine di favorire  la  conoscenza,  lo sviluppo e il radicamento nel territorio del controllo di vicinato  e delle relative iniziative, definisce programmi di intervento, tra gli altri e per quanto qui interessa, nei seguenti ambiti: “a) scambio  di conoscenze,  informazioni  ed   esperienze   sui   diversi   fenomeni partecipativi della cittadinanza alle politiche di  sicurezza  urbana ed integrata e sulla loro incidenza sul territorio,  anche  favorendo l’attivazione da parte dei comuni di sportelli informativi su ruolo e funzioni del controllo  di  vicinato»  (comma  2,  lettera  a));  b) attività di ricerca, documentazione, comunicazione ed  informazione circa le azioni realizzate e di analisi sui risultati conseguiti, con particolare riguardo  al  livello  di  impatto  sulla  sicurezza  nel contesto di riferimento» (comma 2, lettera b))”.

Per l’attuazione delle iniziative di promozione  e  sostegno  del controllo di vicinato l’art. 4,  comma  1,  lettera  a)  della  legge prevede che  la  Giunta  regionale:  “a)   relativamente all’iniziativa di  cui  al  comma  2,  lettera  a)  dell’art.  3,  si confronta, senza assunzione di oneri,  con  gli  enti  locali  e  con principale il controllo di vicinato, individuati prioritariamente tra i gruppi di controllo che collaborano all’attuazione  dei  protocolli soggetti  giuridici  aventi  quale   propria   finalità   statutaria di intesa tra le amministrazioni comunali e gli  Uffici  territorialità di Governo”.

L’art.  5,  rubricato  “Analisi  del  sistema  di  controllo   di vicinato”, prevede, infine, che “1. La Giunta regionale  al  fine  di incentivare e sostenere la  diffusione  del  controllo  di  vicinato, promuove altresì la creazione di una banca  dati,  che  raccolga  le misure attuative  dei  protocolli  di  intesa  e  dei  patti  per  la sicurezza urbana sottoscritti nel territorio regionale che  prevedano forme di coinvolgimento di vicinato. Tale banca dati  consentirà  la gestione degli elementi informativi  sul  sistema  provenienti  dagli enti locali che svolgono attività di controllo di  vicinato;  a  tal fine, la Giunta regionale stipula intese con gli enti locali e con  i soggetti istituzionali competenti in materia di  ordine  e  sicurezza pubblica. 2. La banca dati  consentirà  la  definizione  di  analisi sull’evoluzione dell’efficacia del  controllo  di  vicinato  e  sulla situazione concernente le potenziali tipologie di reati  ed  il  loro impatto sul sistema territoriale”.

Per quanto sopra e secondo il giudizio della Presidenza del Consiglio la Legge regionale – nella sua interezza -, è da ritenersi incostituzionale in quanto se per un verso eccede l’ambito della competenza legislativa  regionale, dall’altro  invade quello attribuito al potere  legislativo  statale,  così  impingendo nella violazione tanto dell’art.  117,  comma  2,  lettera  h)  della Costituzione  –  che  riserva  allo  Stato  la  materia  dell’«ordine pubblico e sicurezza» – quanto dell’art. 118, comma 3, della Carta  – che rimette alla legge statale la disciplina delle forme di coordinamento fra Stato e regione nella materia de qua. Inoltre, viola pure il limite di cui  all’art.  117, comma 2, lettera g) della Costituzione che ancora una  volta  riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato l’«ordinamento  e organizzazione amministrativa dello Stato».

La legge della Regione Veneto n. 34/2019 viene pertanto impugnata nella sua  interezza  affinché ne sia dichiarata l’illegittimità  costituzionale e ne sia pronunciato il conseguente annullamento.

A parere della Giunta Regionale invece la legge oggetto del ricorso, nella sua totalità, è rispettosa del dettato costituzionale, da qui la conseguente delibera necessaria per la costituzione in giudizio avanti la Corte Costituzionale per farne valere la legittimità.

Alberto Speciale

(Foto credit 7giorni)

 
 
Alberto Speciale
Classe 1964. Ariete. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa, amante della trasparenza con un interesse appassionato, inesauribile, sfacciato, per i fatti degli uomini. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. "Sono responsabile di quel che scrivo non di quel che viene capito"

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