La Giunta Regionale con la Deliberazione n. 1556 del 29 ottobre 2019 (BUR n. 138 del 03 dicembre 2019) ha autorizzato la Regione del Veneto a costituirsi nel giudizio di legittimità costituzionale proposto, ex art. 127 Costituzione, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione del Veneto per la declaratoria di illegittimità costituzionale della intera Legge Regionale 8 agosto 2019, n. 34 (BUR n. 89 del 9 agosto 2019).
In data 14 ottobre 2019 è stato notificato alla Regione del Veneto il ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (atto di promovimento) – depositato in cancelleria della Corte Costituzionale il 15 ottobre 2019 – per la declaratoria di illegittimità costituzionale della intera L.R. 8 agosto 2019, n. 34, o quantomeno gli articoli 1, 2 – in particolare, i commi 2, 3 e 4 -, 3 – in particolare, il comma 2, lett. b) -, 4 – comma 1, lett. a) – e 5.
La L.R. n. 34 del 8 agosto 2019, è intitolata “Norme per il riconoscimento ed il sostegno della funzione sociale del controllo di vicinato nell’ambito di un sistema di cooperazione interistituzionale integrata per la promozione della sicurezza e della legalità”.
In particolare all’art. 1 enuncia le finalità della legge stabilendo che “La Regione del Veneto concorre allo sviluppo della civile e ordinata convivenza nelle città e nel proprio territorio, promuovendo la collaborazione fra amministrazioni statali, istituzioni locali e società civile, nel rispetto delle relative competenze e responsabilità, al fine di sostenere processi di partecipazione alle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza urbana ed integrata, di incrementare i livelli di consapevolezza dei cittadini circa le problematiche del territorio e di favorire la coesione sociale e solidale.”
Per concorrere al perseguimento di tali finalità la legge regionale riconosce e sostiene il controllo di vicinato come strumento di prevenzione finalizzato alla partecipazione della regione alle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza urbana ed integrata.
In particolare, l’art. 2, comma 2, della legge definisce “controllo di vicinato quella forma di cittadinanza attiva che favorisce lo sviluppo di una cultura di partecipazione al tema della sicurezza urbana ed integrata per il miglioramento della qualità della vita e dei livelli di coesione sociale e territoriale delle comunità, svolgendo una finzione di osservazione, ascolto e monitoraggio, quale contributo funzionale all’attività istituzionale di prevenzione generale e controllo del territorio. Non costituisce comunque oggetto dell’azione di controllo di vicinato l’assunzione di iniziative di intervento per la repressione di reati o di altre condotte a vario titolo sanzionabili, nonché la definizione di iniziative a qualsivoglia titolo incidenti sulla riservatezza delle persone”. Il successivo comma 3 dell’art. 2 precisa che “Il controllo di vicinato si attua attraverso una collaborazione tra enti locali, Forze dell’ordine, Polizia locale e con l’organizzazione di gruppi di soggetti residenti nello stesso quartiere o in zone contigue o ivi esercenti attività economiche, che, in conformità alla presente legge, integrano l’azione dell’amministrazione locale di appartenenza per il miglioramento della vivibilità del territorio e dei livelli di coesione ed inclusione sociale e territoriale”. Mentre il comma 4 prevede che “La Giunta regionale del Veneto promuove la stipula di accordi o protocolli di intesa per il controllo di vicinato con gli Uffici territoriali di Governo da parte degli enti locali in materia di tutela dell’ordine e sicurezza pubblica, nei quali vengono definite e regolate le funzioni svolte da soggetti giuridici aventi quale propria finalità principale il controllo di vicinato, secondo la definizione di cui alla presente legge. Ove ricorrano le condizioni, viene sostenuto il coinvolgimento dei soggetti giuridici di cui al presente comma, nelle forme previste nei Patti per la sicurezza urbana, di cui al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”.
L’art. 3 della legge indica gli interventi per la promozione e il sostegno del controllo di vicinato prevedendo, in particolare, che la Giunta regionale del Veneto, al fine di favorire la conoscenza, lo sviluppo e il radicamento nel territorio del controllo di vicinato e delle relative iniziative, definisce programmi di intervento, tra gli altri e per quanto qui interessa, nei seguenti ambiti: “a) scambio di conoscenze, informazioni ed esperienze sui diversi fenomeni partecipativi della cittadinanza alle politiche di sicurezza urbana ed integrata e sulla loro incidenza sul territorio, anche favorendo l’attivazione da parte dei comuni di sportelli informativi su ruolo e funzioni del controllo di vicinato» (comma 2, lettera a)); b) attività di ricerca, documentazione, comunicazione ed informazione circa le azioni realizzate e di analisi sui risultati conseguiti, con particolare riguardo al livello di impatto sulla sicurezza nel contesto di riferimento» (comma 2, lettera b))”.
Per l’attuazione delle iniziative di promozione e sostegno del controllo di vicinato l’art. 4, comma 1, lettera a) della legge prevede che la Giunta regionale: “a) relativamente all’iniziativa di cui al comma 2, lettera a) dell’art. 3, si confronta, senza assunzione di oneri, con gli enti locali e con principale il controllo di vicinato, individuati prioritariamente tra i gruppi di controllo che collaborano all’attuazione dei protocolli soggetti giuridici aventi quale propria finalità statutaria di intesa tra le amministrazioni comunali e gli Uffici territorialità di Governo”.
L’art. 5, rubricato “Analisi del sistema di controllo di vicinato”, prevede, infine, che “1. La Giunta regionale al fine di incentivare e sostenere la diffusione del controllo di vicinato, promuove altresì la creazione di una banca dati, che raccolga le misure attuative dei protocolli di intesa e dei patti per la sicurezza urbana sottoscritti nel territorio regionale che prevedano forme di coinvolgimento di vicinato. Tale banca dati consentirà la gestione degli elementi informativi sul sistema provenienti dagli enti locali che svolgono attività di controllo di vicinato; a tal fine, la Giunta regionale stipula intese con gli enti locali e con i soggetti istituzionali competenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. 2. La banca dati consentirà la definizione di analisi sull’evoluzione dell’efficacia del controllo di vicinato e sulla situazione concernente le potenziali tipologie di reati ed il loro impatto sul sistema territoriale”.
Per quanto sopra e secondo il giudizio della Presidenza del Consiglio la Legge regionale – nella sua interezza -, è da ritenersi incostituzionale in quanto se per un verso eccede l’ambito della competenza legislativa regionale, dall’altro invade quello attribuito al potere legislativo statale, così impingendo nella violazione tanto dell’art. 117, comma 2, lettera h) della Costituzione – che riserva allo Stato la materia dell’«ordine pubblico e sicurezza» – quanto dell’art. 118, comma 3, della Carta – che rimette alla legge statale la disciplina delle forme di coordinamento fra Stato e regione nella materia de qua. Inoltre, viola pure il limite di cui all’art. 117, comma 2, lettera g) della Costituzione che ancora una volta riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato l’«ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato».
La legge della Regione Veneto n. 34/2019 viene pertanto impugnata nella sua interezza affinché ne sia dichiarata l’illegittimità costituzionale e ne sia pronunciato il conseguente annullamento.
A parere della Giunta Regionale invece la legge oggetto del ricorso, nella sua totalità, è rispettosa del dettato costituzionale, da qui la conseguente delibera necessaria per la costituzione in giudizio avanti la Corte Costituzionale per farne valere la legittimità.
Alberto Speciale
(Foto credit 7giorni)