Il Consiglio di Stato conferma che la competenza della rimozione di rifiuti abbandonati è di esclusiva competenza del primo cittadino ed annulla l’ordinanza emessa dal dirigente comunale
Da molti mesi ormai in Via della Polveriera (nel quartiere di Montorio), a poche centinaia di metri dall’Ecocentro Mattarana di Amia, prolifera, giorno dopo giorno, un sito di abbandono di rifiuti. E’ in un’area esterna adiacente all’azienda Garden Mattarana.
Invero, consultando la CCIAA di Verona, nel sito convergono tre realtà, una cancellata, la Garden Mattarana di Cecchella Daniela e due attive, la Garden Mattarana di Rebesani Elena e la Garden Mattarana Società Agricola Cooperativa. Quindi non è dato sapere ( a me) a chi appartiene l’area utilizzata a discarica.
La normativa relativamente all’abbandono di rifiuti è regolata dal D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambiente), in particolare dall’art. 192 che impone “…il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo nonchè l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga la rimozione, l’avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi”.
Ma a chi spetta il provvedimento amministrativo di rimozione dei rifiuti illegalmente abbandonati?
In tal senso con l’ultima Sentenza del 13 novembre 2023, n. 9722 del Consiglio di Stato, sembra definitivamente consolidato l’orientamento giurisprudenziale che riconduce alla competenza esclusiva del Sindaco l’emissione dell’ordinanza, contingibile e urgente (artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000), per il recupero, lo smaltimento e la bonifica dei siti oggetto di abbandono di rifiuti, prevista dall’art. 192, comma 3, D.Lgs n. 152 del 2006.
Come ribadito dai giudici nella sentenza deve essere annullata l’ordinanza emessa dal dirigente in quanto il provvedimento di rimozione dei rifiuti abbandonati può essere adottato esclusivamente dal Sindaco e non dal dirigente, poiché l’articolo 192 del D.Lgs. n. 152/2006 è una disposizione sopravvenuta, speciale e derogatoria rispetto all’art. 107, c. 2 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), il quale attribuisce in via generale ai dirigenti l’adozione di atti di natura gestionale e a rilevanza esterna.
Non viene difatti condivisa dal Collegio la tesi alternativa per la quale, nel caso in esame, la competenza dirigenziale all’adozione del provvedimento impugnato in primo grado deriverebbe dal generale principio della distinzione fra l’ambito dell’indirizzo politico e quello gestionale, proprio perché la competenza sindacale per le ipotesi di bonifica dei siti inquinati si fonda sul carattere espresso, speciale e derogatorio di cui all’ articolo 192 citato.
Permane quindi, e non si comprende il perchè, la svista nel del legislatore, che, dopo l’attuazione della separazione tra poteri gestionali e di indirizzo politico effettuata pochi anni prima con il TUEL, si contraddice riportando, nella specifica materia, in capo all’organo politico attività tipicamente gestionali senza che si comprenda una (reale) ragione. Ma tant’è.
Le segnalazioni al Comune di Verona sono già state inviate da alcuni cittadini “che non si girano dall’altra parte”, tra cui anche l’associazione Comitato Fossi Montorio ETS, sempre attiva su temi ambientali e salvaguardia del terrirorio, con una Pec del 12 dicembre indirizzata all’Aulss9, Polizia locale, Comune Verona, Circcoscrizione 8 ed Amia rimasta ad oggi senza risposta.
Auspico pertanto, di leggere a breve l’ordinanza a firma del sindaco Tommasi per l’attivazione della procedura di sgombero dell’area dei rifiuti abbandonati, la quale, nel tempo ha accolto diverse categorie merceologiche rispetto a quella iniziale, per diventare, per l’appunto, ad oggi una vera e propria discarica come potrete vedere dalle foto da me scattate questa mattina.
Alberto Speciale
(credit foto Alberto Speciale)
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