Buone notizie per i prossimi bilanci dei Comuni: le alienazioni patrimoniali entrano “nell’equilibrio corrente”.
Con un emendamento approvato durante la discussione alla Camera della manovra è stata aggiunta la norma che consente di coprire la spesa per rimborso mutui e prestiti mediante le vendite del patrimonio dell’ente. Per gli anni dal 2018 al 2020 gli enti locali potranno avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche da cessione di azioni o dai piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitale dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell’anno o anche in anticipo rispetto all’originario piano di ammortamento.
L’articolo 162, comma 6, del TUEL stabilisce (stabiliva) che le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate a quelle relative ai trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l’esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell’entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all’utilizzo dell’avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento.
Il correttivo, consentendo di destinare entrate in conto capitale (iscritte nei titoli 4 e 5 entrata) alla copertura di rate di mutui (stanziate al titolo 4 spesa), facilita dunque il raggiungimento dell’equilibrio corrente.
L’ allentamento dei vincoli per il raggiungimento dell’equilibrio corrente è però subordinato al rispetto di condizioni che riguardano non solo l’ente locale, ma anche il gruppo amministrazione pubblica, del quale rileva il bilancio consolidato.
Il primo requisito riguarda infatti il livello di indebitamento del gruppo. L’ente locale deve dimostrare, con riferimento al bilancio consolidato dell’esercizio precedente, un rapporto, tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento, superiore a due.
Il secondo requisito riguarda il bilancio di previsione il quale non deve presentare incrementi di spesa corrente “ricorrente” (D.Lgs. 118/2011, Allegato 7). Stante l’attuale formulazione sarà improbabile l’applicazione da parte degli enti locali che, a fronte di incrementi di entrate (quali l’imposta di soggiorno o il gettito TARI) hanno necessità di aumentare la spesa corrente.
La terza condizione richiesta riguarda, infine, gli obblighi di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. Solo gli enti che nel 2018 destineranno al fondo almeno una quota pari al 75% dell’importo dovuto (invece dell’85% previsto dalle vecchie regole) potranno beneficiare della deroga in questione. Negli anni 2019 e 2010 l’accantonamento minimo obbligatorio deve essere garantito rispettivamente per l’85% e il 95% dell’importo dovuto.
A titolo di informazione alla data del 31/12/2016 nel bilancio del Comune di Verona residuava un importo di indebitamento dovuto a prestiti pari ad euro 246.990.247,00, mentre la quota di interessi passivi corrisposti nell’anno ammontava ad euro 8.950.101,00 e la quota capitale versata per il rimborso euro 23.010.274,00.
Alberto Speciale