Comune di Verona, attività produttive e silos: occorre il permesso di costruire. Non sono volumi tecnici

 
 

I silos a servizio di attività produttive non sono volumi tecnici pertanto è necessario ottenere il permesso di costruire da parte del Comune, dopo aver verificato la disponibilità di cubatura. Il caso è stato deciso dal TAR Veneto che respinge il ricordo presentato nei confronti del Comune di Verona


Il TAR del Veneto, con la Sentenza n. 1289/2021, che ha visto contrapposti la società Beton Veneta S.r.l. (rappresentata dagli avvocati Andrea Bacciga, Antonio Sartori, Sabrina Fortuna) ed il Comune di Verona (difesa avvocati Giovanni Caineri, Giovanni Michelon, Fulvia Squadroni) entra in campo e puntualizza, in tema di edilizia produttiva, su un argomento a volte fonte di equivoci interpretativi relativamente all’esatta individuazione della disciplina applicabile.

«I silos d”acciaio destinati allo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti di un’impresa non sono volumi tecnici da esentare dal calcolo della volumetria massima assentibile in base allo strumento urbanistico comunale e pertanto vanno conteggìati nella scheda urbanistica. Essi infatti costituiscono veri e propri manufatti strumentali allo svolgimento di una fase del processo produttivo aziendale, dotati di una autonoma funzione strumentale allo svolgimento di un’attività economica e di una specifica destinazione d’uso quali veri e propri depositi».

Secondo parte ricorrente, i manufatti indicati nell’elenco delle opere oggetto di sanatoria riportato nel provvedimento di diniego, sarebbero condonabili in quanto costituenti “volumi tecnici”.

Al riguardo, i giudici del TAR Veneziano, rammentano che – quand’anche si ritenesse, nonostante il ristretto ambito applicativo dell’art. 3, L.R. Veneto n. 21 del 2004, la condonabilità dei c.d. volumi tecnici –  «possono considerarsi volumi tecnici solo quei volumi che sono realizzati per esigenze tecnico-funzionali della costruzione (per la realizzazione di impianti elettrici, idraulici, termici o di ascensori), che non possono essere ubicati all’interno di questa e che sono del tutto privi di propria autonoma utilizzazione funzionale, anche potenziale» (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 16 giugno 2016, n. 2658) (Cons. Stato, sez. IV, 30 agosto 2018, n. 5103).

In analoga prospettiva, è stato precisato che si definisce volume tecnico «il volume non impiegabile né adattabile ad uso abitativo e comunque privo di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché strettamente necessario per contenere, senza possibili alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, gli impianti tecnologici serventi una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima e non collocabili, per qualsiasi ragione, all’interno dell’edificio…. Un tale volume, che deve porsi in rapporto di strumentalità necessaria con l’utilizzo della costruzione, nonché in rapporto di proporzionalità con le esigenze effettive da soddisfare, non è di norma computato nella volumetria massima assentibile». (Cons. Stato, sez.VI, 21 gennaio 2015, n.175).

La stessa Corte di Cassazione (Cass. pen., sez. III, 17 novembre 2010 , n. 7217) ha precisato che, ai fini della nozione di ” volume tecnico «…, assumono valore tre ordini di parametri: il primo, positivo e funzionale, attiene al rapporto di strumentalità necessaria del manufatto con l’utilizzo della costruzione alla quale si connette; il secondo ed il terzo, negativi, consistono, da un lato, nell’impraticabilità di soluzioni progettuali diverse – nel senso che tali costruzioni non devono potere essere ubicate all’interno della parte abitativa – e dall’altro lato, in un rapporto di necessaria proporzionalità tra tali volumi e le esigenze effettivamente presenti. Da ciò consegue che rientrano nella nozione in parola solo le opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, mentre non sono riconducibili alla stessa i locali, in specie laddove di ingombro rilevante, oggettivamente incidenti in modo significativo sui luoghi esterni». .

I volumi tecnici vengono, in particolare, restrittivamente individuati in quelle strutture insuscettibili di autonoma funzione, se non quella di contenere impianti tecnologici (si pensi ai vani ascensori), sicché, ad es., il silos non è annoverabile tra i volumi tecnici.

Nel caso di specie (Beton veneta S.r.l), pertanto, i manufatti in contestazione, non sono annoverabili nel concetto di volume tecnico. Ostano a tale qualificazione sia le non modeste dimensioni delle opere realizzate e dell’ingombro da esse determinato, come tali significativamente incidenti sui luoghi esterni; sia la mancata prova, da parte della società ricorrente della stretta necessarietà dei manufatti a contenere, senza possibili alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, gli impianti tecnologici serventi una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima e non collocabili, per qualsiasi ragione, all’interno dell’edificio. Infine, sia, la mancata dimostrazione della proporzionalità delle opere contestate con le esigenze effettive da soddisfare.

Gli stessi sono da considerarsi, pertanto, come nuove costruzioni in base all’articolo 3, comma 1, lettera e) del D.P.R. 380/2001 e sono assentibili dallo Sportello Unico per l’Edilizia mediante rilascio di permesso di costruire.

Alberto Speciale

 
 
Alberto Speciale
Classe 1964. Ariete. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa, amante della trasparenza con un interesse appassionato, inesauribile, sfacciato, per i fatti degli uomini. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. "Sono responsabile di quel che scrivo non di quel che viene capito"

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