Con Determinazione n. 2516 dell’8 settembre 2022 la Provincia di Verona ha disposto il divieto di prosecuzione dell’attività di recupero rifiuti svolta dalla ditta Segala S.r.l., con sede in Via Falcona a Verona nel quartiere di Montorio, iscritta al Registro provinciale delle aziende che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata
La società Segala S.r.l., con sede legale e operativa in Via Falcona a Verona (quartiere di Montorio), è stata iscritta dalla Provincia di Verona, nel gennaio 2019, nel Registro provinciale delle aziende che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata (codici R5-R13). Tra gli obblighi da rispettare è prescritto che la ditta debba “versare, entro il 30 aprile di ogni anno, i diritti di iscrizione al Registro provinciale, pena la sospensione dell’iscrizione stessa, secondo quanto stabilito dalla legge” .
Nel giugno 2022, a seguito di una verifica, è emerso che la ditta Segala S.r.l. non ha provveduto al versamento, per l’anno 2022, dei previsti diritti a cui è conseguita l’invio di una diffida senza ricevere dalla società alcun riscontro nei termini stabiliti. Alla comunicazione dell’avvio del procedimento finalizzato all’adozione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività la ditta ha risposto con una nota in cui affermava la propria inattività per la conclusione di modifiche allo scarico. Tale motivazione non ha convinto però la Provincia di Verona ritenendola non pertinente al mancato pagamento del diritto di iscrizione al Registro provinciale, conseguentemente con la Determinazione n. 2516 dell’8 settembre 2022 è stata disposto come obbligo che la ditta Segala S.r.l. “deve sospendere, con decorrenza immediata, l’attività di conferimento di rifiuti presso l’impianto sito in Via Falcona a Verona (quartiere di Montorio), nonché la gestione degli stessi. È consentita solamente l’attività di messa in sicurezza dei rifiuti già presenti in impianto e il loro eventuale allontanamento, nel rispetto dei provvedimenti comunali eventualmente emessi”.
La Derterminazione di sospensione prevede che la ripresa dell’attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata potrà avvenire solo a seguito del rispetto di quanto previsto dalla legge in materia (D.M. 350/1998). Fatto importante: nel caso in cui avvenga la cancellazione dal Registro delle imprese, i rifiuti presenti nell’impianto saranno soggetti alle procedure previste dall’articolo 192 del D.lgs. n. 152/2006 (Divieto di abbandono) e la ditta Segala S.r.l. dovrà adottare un piano per la messa in sicurezza in emergenza dei rifiuti presenti presso l’impianto che metta in evidenza gli apprestamenti messi in atto per prevenire fenomeni di inquinamento e per salvaguardare le matrici ambientali.
Segnalo l’importanza della costante sorveglianza del futuro di tale area al pari di quella di Via del Vegron dopo la revoca dell’AUA alla società Superbeton Spa ed il fallimento della Brunelli Plaido Franco Srl (ex) proprietaria di tutta l’area ex Cava Lessinia.
Alberto Speciale