Da ieri, sabato 1° febbraio 2020, è in vigore il regolamento del Ministero della Salute che disciplina la Banca dati nazionale destinata a raccogliere le DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento), così come disposto dal Decreto 10 dicembre 2019, n. 168 (G.U. n. 13 del 17 gennaio).
Nella banca dati confluiranno i biotestamenti che saranno depositati dopo il 1° febbraio presso i notai, gli ufficiali dello stato civile dei Comuni, le Regioni che ne hanno regolamentato la raccolta. L’obiettivo è rendere le DAT facilmente accessibili ai medici, al disponente che le ha rese e al suo fiduciario. Il regolamento detta anche i termini per comunicare alla banca dati le disposizioni anticipate di trattamento che sono già state espresse precedentemente.
Le DAT (o biotestamento) sono state introdotte dalla L. 219/2017, ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere (detta “il disponente”), in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari e manifestare il proprio consenso (o il proprio rifiuto) rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.
Il disponente può anche nominare, nelle proprie DAT, una persona di fiducia (il “fiduciario”), maggiorenne e capace di intendere e di volere, che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. L’accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente; viceversa, l’incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione. Nel caso in cui le DAT non contengano l’indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente.
Le DAT (che sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa) devono essere redatte, alternativamente:
• per mezzo di un notaio, con atto pubblico o per scrittura privata autenticata, o tramite gli uffici consolari all’estero, nell’esercizio delle funzioni notarili;
• mediante scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del suo Comune di residenza (che provvede all’annotazione in apposito registro, se istituito); oppure mediante consegna alla struttura sanitaria nelle Regioni che adottano modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale;
• mediante videoregistrazione (o altro dispositivo che consenta alla persona disabile di comunicare) nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non gli consentano di dettare le dato con atto notarile o con scrittura privata.
La legge affronta (art.2) anche il tema della terapia del dolore, del divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e della dignità nella fase finale della vita.
In base all’art. 2, “il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato dal medico. A tal fine, è sempre garantita un’appropriata terapia del dolore, con il coinvolgimento del medico di medicina generale e l’erogazione delle cure palliative di cui alla Legge 15 marzo 2010, n. 38.
Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente”.
Obiettivo della banca dati nazionale delle DAT è quello di raccogliere copia delle disposizioni anticipate di trattamento e di garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca. In questo modo, la banca dati può assicurare la piena accessibilità delle DAT: da parte del medico che ha in cura il paziente, quando quest’ultimo si trovi in una situazione di incapacità di autodeterminarsi; da parte del disponente e da parte del suo fiduciario.
Per effetto del nuovo regolamento che disciplina la banca dati nazionale, i notai, i Comuni e le Regioni devono trasmettere copia delle Dat che saranno depositate da sabato 1° febbraio mediante un modulo elettronico contenente i dati anagrafici e di contatto del disponente e del fiduciario.
La banca dati radunerà anche le informazioni sulle Dat espresse prima del 1° febbraio. Notai, Comuni e Regioni sono infatti chiamati a trasmettere al ministero della Salute entro il 1° aprile (60 giorni dal 1° febbraio), affinché venga inserito nella banca dati, un elenco nominativo delle persone che hanno espresso dichiarazioni anticipate di trattamento prima della realizzazione della banca dati: un meccanismo che permetterà di avere rapidamente evidenza nella banca dati nazionale delle persone che hanno espresso le DAT e consentirà di sapere dove reperirle. Poi, entro il 30 luglio 2020 (180 giorni dal 1° febbraio), notai, Comuni e Regioni devono inviare al ministero della Salute le copie delle DAT finora ricevute.
Per quanto riguarda il Comune di Verona il disponente consegna personalmente le proprie DAT all’Ufficio DAT del Comune, unitamente al Modulo di richiesta registrazione, previo appuntamento da prenotare con le modalità sopra indicate.
E’ necessario allegare fotocopia del documento di identità del disponente e del fiduciario.
L’Ufficiale dello Stato Civile non partecipa alla redazione delle DAT, né fornisce informazioni sul contenuto.
Alberto Speciale
(vignetta fabiomagnasciutti)