Il Consiglio Comunale è chiamato al primo formale adempimento, dopo le elezioni per il rinnovo dello stesso, attraverso l’adozione del provvedimento di verifica degli equilibri di bilancio. Pertanto con la periodicità fissata nel regolamento di contabilità, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, il Consiglio provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio. È inoltre obbligatorio adottare contestualmente le misure necessarie a ripristinare il pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui.
In questa sede devono inoltre essere adottati i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio (art.194 TUEL) e intraprese le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. I debiti fuori bilancio sono concessi nel caso in cui derivino da:
- sentenze esecutive;
- necessità di coprire disavanzi di aziende speciali ed altri enti e istituzioni;
- necessità di conferire nuovo capitale sociale a società costituite dall’ente comunale per l’erogazione di servizi pubblici;
- procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità;
- acquisizione di beni e servizi, necessari alle funzioni dell’ente, ma non previsti all’interno del bilancio di previsione, né assimilabili a situazioni di emergenza.
I debiti fuori bilancio possono essere pagati anche nel corso di più anni e tramite il ricorso a mutui da parte dell’ente comunale. Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio spetta all’organo consiliare, sebbene sia stata avanza in dottrina l’ipotesi che tale onere spetti all’organo gestionale (responsabile di servizio o di settore), in maniera conforme all’ordinario regime delle competenze di spesa.
Tuttavia occorre, per l’adozione di detti debiti, un provvedimento di natura programmatica e quindi politica, attraverso delibera di Giunta, se lo stanziamento è capiente, ovvero di Consiglio, se occorre modificare il bilancio. La giurisprudenza contabile ha più volte affermato il carattere tassativo della predetta elencazione, escludendo, in particolare, che gli accordi diretti a comporre una controversia potessero essere assimilati alle sentenze esecutive, ai fini del riconoscimento di un debito fuori bilancio.
La puntuale verifica degli equilibri, di competenza e dei residui, oltre che di cassa, si fonda sulla corretta contabilizzazione delle poste di bilancio, in particolare delle entrate. È dunque fondamentale, in questa fase, effettuare un’attenta verifica dei criteri di imputazione a bilancio dei principali fatti di gestione, anche per evitare comportamenti elusivi dei vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio).
Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti (IMU e TASI) devono essere accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto. Anche le risorse derivanti dalla lotta all’evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, continuano a essere accertate con lo stesso criterio e imputati all’esercizio in cui l’obbligazione scade.
Il gettito derivante dall’addizionale comunale Irpef è accertato per cassa, è però consentito accertare un importo pari al corrispondente accertamento imputato nell’esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque per somme non superiori a quanto incassato nell’anno precedente in conto residui e nel secondo anno precedente in conto competenza, riferiti all’anno di imposta.
Diversi sono i criteri di imputazione delle risorse gestite attraverso ruoli ordinari e liste di carico (TARI). In questo caso l’accertamento è imputato all’esercizio in cui gli atti sono emessi, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell’approvazione del rendiconto, ove consentito dalla legge.
L’accertamento delle sanzioni al codice della strada deve essere effettuato con riferimento alla data di notifica del verbale, mentre le entrate derivanti dalla gestione dei servizi pubblici, anche se affidati in gestione a terzi, sono imputate all’esercizio in cui servizio è reso all’utenza.
Inoltre le entrate mai accertate per le quali era stato emesso il ruolo in esercizi precedenti all’avvio della riforma contabile devono continuare ad essere accertate per cassa sino al loro esaurimento.
Le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi riguardanti tutte le tipologie di entrata sono accertate per cassa.
Si richiama l’attenzione sul fatto che la deliberazione consiliare di riconoscimento dei debiti fuori bilancio deve fornire la concreta prova dell’utilità, congiunta all’arricchimento per l’ente. I due requisiti devono coesistere, cioè il debito fuori bilancio deve essere conseguente a spese effettuate per funzioni di competenza dell’ente, fatto che individua l’utilità di una intera comunità che può fruirne per i propri bisogni di cittadino, e deve essere derivato all’ente un arricchimento.
Ancora una volta la “questione” finanziaria del progetto sull’Arsenale tornerà probabilmente in discussione, perlomeno ai fini bilancistici, nell’aula del Comune, a prescindere dal giudizio del TAR atteso per settembre.
Alberto Speciale