Da oggi 1 agosto 2018 è in vigore il “Regolamento sull’esercizio da parte dell’Autorità anticorruzione dei poteri di impugnazione di cui all’art. 211, commi 1-bis e 1-ter, del nuovo Codice dei contratti pubblici.”
Da oggi, 1 agosto 2018, con l’entrata in vigore della Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 13 giugno 2018, che attua l’articolo 211 del codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016), recante “Regolamento sull’esercizio dei poteri di cui all’articolo 211, commi 1 -bis e 1 -ter , del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e successive modificazioni e integrazioni”, entrano in vigore i superpoteri dell’Autorità Nazionale Anticorruzione relativamente alla possibilità di impugnare direttamente le procedure contrattuali di rilevante impatto o che presentino gravi violazioni.
ll D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 aveva abrogato l’articolo 211, comma 2, del Codice contenente il c.d. potere di raccomandazione vincolante e, dopo l’abrogazione, era nata una grande polemica per il fatto stesso che erano ridimensionati il potere che consentiva a Cantone di bacchettare le Pubbliche Amministrazioni colte in fallo durante la gara, invitandole a tornare sulla retta via con la minaccia di una sanzione amministrativa pecuniaria entro il limite minimo di euro 250 e il limite massimo di euro 25.000. Ma il ridimensionamento dei poteri dell’Anac fu, successivamente, cancellato dall’introduzione con il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 nel citato articolo 211 dei commi 1-bis, 1-ter ed 1-quater.
Con l’inserimento dei tre nuovi commi viene attribuito all’ANAC non più un potere sanzionatorio ma un potere impugnatorio assimilabile a quelli già riconosciuti ad altre amministrazioni. Ora si sostituiscono le raccomandazioni con due altri poteri, entrambi di impugnazione. Il primo consente all’Autorità di rivolgersi al giudice amministrativo, impugnando procedure relative contratti di “rilevante impatto”. Il secondo potere d’intervento consente anch’esso di ricorrere al giudice amministrativo, con iter che prevede dapprima un parere su “gravi violazioni” e successivo ricorso se l’amministrazione non si ravvede.
In particolare, la nuova disposizione prevede che:
“1-bis. L’ANAC è legittimata ad agire in giudizio per l’impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
1-ter. L’ANAC, se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del presente codice, emette, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimità riscontrati. Il parere è trasmesso alla stazione appaltante; se la stazione appaltante non vi si conforma entro il termine assegnato dall’ANAC, comunque non superiore a sessanta giorni dalla trasmissione, l’ANAC può presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo. Si applica l’articolo 120 del codice del processo amministrativo di cui all’allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
1-quater. L’ANAC, con proprio regolamento, può individuare i casi o le tipologie di provvedimenti in relazione ai quali esercita i poteri di cui ai commi 1-bis e 1-ter”
Il ricorso dell’ANAC è effettuato nell’interesse della legge, al di sopra delle parti concorrenti. Per ciò che riguarda i termini della procedura, l’ANAC è equiparata ad un normale utente della giustizia amministrativa, e quindi deve affrettarsi ad impugnare entro 30 giorni i provvedimenti (bandi, atti di programmazione, ammissioni ed esclusioni di concorrenti, commissioni di gara, varianti) per opere di rilevante impatto. Per gli interventi che non sono di rilevante impatto, ma che presentino comunque gravi violazioni, è previsto un parere che metta in allarme la stazione appaltante: se l’amministrazione non si adegua, sopravviene il ricorso. Nessuna corsia preferenziale per l’ANAC, che deve seguire le stesse procedure del privato che ricorre. Vi potranno quindi essere più ricorsi, da parte delle imprese escluse, delle imprese non vincitrici, dell’ANAC, tutte innanzi il TAR anche se ognuna con proprie finalità. Di cui è evidente l’obiettivo.
Alberto Speciale
(Foto: Imagoeconomia)