Ausiliari del traffico: no alla previdenza complementare finanziata da multe stradali

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«L’ausiliario del traffico, non può essere considerato personale appartenente al corpo di polizia municipale pertanto, non può essere destinatario di disposizioni di previdenza integrativa prevista solo per beneficiari ben individuati dalla legge e nella fattispecie per il personale del Corpo di polizia municipale».


Tutto nasce da una richiesta di parere, presentata dal Sindaco del Comune di Ferrara (FE), alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Emilia Romagna, in ordine alla corretta applicazione della disciplina contenuta negli articoli 12, 12-bis e 208 del D.lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”.

In particolare, l’Amministrazione comunale pone due specifici quesiti con riferimento alle disposizioni relative all’espletamento dei servizi di polizia stradale da parte dei Corpi e dei servizi di polizia municipale ed alle misure di assistenza e previdenza ad essi spettanti.

Il primo tendente a conoscere se il personale assunto dal Comune con un profilo riconducibile alla figura di “ausiliario del traffico” ed al quale con provvedimento sindacale vengono attribuite le funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta possa essere considerato facente parte del Corpo di Polizia locale. Il secondo relativo alla possibilità di riconoscere a detto personale, ove facente parte del Corpo di polizia locale, le misure di previdenza integrative previste dall’art. 208 del Nuovo Codice della Strada.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Emilia Romagna, in risposta al quesito posto dal Comune di Ferrara, ha espresso il parere, Deliberazione 24/2022/PAR del 2 marzo 2022, nei seguenti termini.

Circa il primo quesito la Sezione ritiene che l’operatore comunale di mobilità, riconducibile alla figura di ausiliario del traffico, assunto con contratto a tempo indeterminato ed al quale con provvedimento del Sindaco vengono assegnate le funzioni di prevenzione ed  accertamento delle violazioni in materia di sosta, non possa essere considerato personale appartenente al Corpo di Polizia municipale di cui non riveste alcuna qualifica ordinamentale, nè può essere titolare di tutte le funzioni in materia di polizia stradale previste per il personale della polizia municipale, essendo incaricato solo dell’espletamento di uno specifico servizio di polizia stradale.
La risposta al secondo quesito è conseguenziale alla prima in quanto l’ausiliario del traffico, non appartenendo al Corpo di polizia municipale, non può essere destinatario di disposizioni di previdenza integrativa prevista solo per beneficiari ben individuati dalla legge e nella fattispecie per il personale del Corpo di polizia municipale.

Alberto Speciale

(Foto di copertina: fonte web)

 
 
Alberto Speciale
Classe 1964. Ariete. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa, amante della trasparenza con un interesse appassionato, inesauribile, sfacciato, per i fatti degli uomini. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. "Sono responsabile di quel che scrivo non di quel che viene capito"

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