Con Deliberazione n. 213 del 08 marzo 2022 la Giunta regionale, in applicazione delle norme del Piano Regionale per l’Attività di Cava (P.R.A.C.), individua le disposizioni da attuare per il monitoraggio idrochimico ed idrodinamico delle acque di falda nell’ambito della coltivazione di cave di sabbia e ghiaia.
Il provvedimento detta le disposizioni relative al monitoraggio delle acque di falda nell’ambito delle attività di coltivazione delle cave di sabbia e ghiaia ai sensi della L.R. n. 13/2018 Piano Regionale per l’Attività di Cava.
Il Consiglio regionale con deliberazione n. 32 del 20/03/2018 ha approvato il Piano regionale delle Attività di Cava (P.R.A.C.), in attuazione della L.R. n. 13/2018 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”, il quale, oltre a rispondere alle esigenze di pianificazione, contiene norme generali per la coltivazione delle cave e norme tecniche di esecuzione degli interventi estrattivi finalizzate anche alla salvaguardia dell’ambiente e alla tutela del territorio.
Il P.R.A.C. ha posto attenzione alla tutela della risorsa idrica presente nel sottosuolo dell’alta pianura con preciso riferimento all’acquifero freatico indifferenziato, sede del potente materasso alluvionale grossolano che costituisce la zona di ricarica degli acquiferi.
In particolare ha stabilito il divieto di portare a giorno la falda con le escavazioni, di ampliare la superficie di falda già a giorno e di approfondire le porzioni di cava in falda (Art. 9, comma 4 delle N.T.A.). Ha limitato anche la profondità delle cave vietando di raggiungere con lo scavo una distanza inferiore a 2 metri dal livello di massima escursione della falda freatica.
Inoltre, per perseguire la tutela degli acquiferi è previsto il monitoraggio idrochimico e idrodinamico delle acque di falda in prossimità delle cave che si avvicinano a meno di 5 m dal livello di massima escursione dell’acquifero indifferenziato. In particolare la norma citata prevede quanto segue:
- fatte salve eventuali diverse disposizioni impartite in sede di autorizzazione, nel caso in cui il livello di massima escursione della falda sia ad una distanza inferiore a 5 metri dal fondo scavo devono essere attuate opere e misure per la definizione e il monitoraggio idrochimico e idrodinamico delle acque di falda;
- entro due anni dall’entrata in vigore delle presenti norme anche per le cave di sabbia e ghiaia già autorizzate in cui il livello di massima escursione della falda sia ad una distanza inferiore a 5 metri dal fondo scavo devono essere dotate di un impianto di monitoraggio idrochimico e idrodinamico delle acque di falda, da attuarsi secondo le disposizioni impartite dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive.
L’attività di monitoraggio ha la finalità di valutare lo stato qualitativo delle acque sotterranee nell’area sottoposta a escavazione, al fine di individuare potenziali fenomeni di contaminazione delle acque sotterranee e di scadimento della risorsa idrica, favoriti dalla particolare vulnerabilità di alcuni siti estrattivi, allo scopo di adottare misure di prevenzione.
La Direzione Difesa del Suolo e della Costa, in collaborazione con ARPAV, ha elaborato delle indicazioni integrative da applicare per il monitoraggio dell’acquifero freatico in relazione alla vicinanza delle escavazioni. Trattandosi di tematica riguardante il controllo della qualità delle acque sotterranee le indicazioni della DGR 213/2022 sono estese anche alle nuove autorizzazioni in cui il livello di massima escursione della falda possa raggiungere una distanza inferiore a 5 metri dal fondo scavo.
In particolare, considerati i tempi necessari a reperire i dati e le informazioni tecniche significative per la redazione del programma di monitoraggio delle acque sotterranee, è richiesto ai titolari di cave di sabbia e ghiaia la trasmissione entro 12 mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento di un programma di monitoraggio idrochimico e idrodinamico, aggiornato secondo le indicazioni contenute nell’Allegato A alla Deliberazione i Giunta, nel caso in cui la cava rientri nella condizione prevista dalle tecniche del P.R.A.C., ovvero a trasmettere attestazione di esclusione da detta condizione.
La documentazione tecnica a corredo delle istanze di proroga dei termini per la conclusione dei lavori estrattivi o di modifica del progetto di coltivazione, presentate entro 12 mesi dalla presente deliberazione, dovrà contenere una proposta di programma di monitoraggio come previsto dal citato art. 18 del PRAC, ovvero l’attestazione di esclusione della necessità di tale monitoraggio.
Per il monitoraggio idrodinamico del livello della falda è necessario procedere con l’installazione di strumenti di misura del livello statico dell’acquifero indifferenziato in appositi piezometri e riferire tali misure al medesimo impianto altimetrico per ottenere le quote assolute in metri sul livello del mare.
È necessario pertanto che i titolare delle attività di cava forniscano precise indicazioni sulle modalità di realizzazione dei piezometri, della rete e sulla modalità e frequenza delle misure
La mancata presentazione nei termini della documentazione richiesta o la mancata attuazione del monitoraggio della falda da parte di soggetti titolari delle autorizzazioni di cava costituisce inosservanza alle prescrizioni autorizzative come stabilito dalle norme del PRAC comportante l’applicazione della sanzione amministrativa in misura non inferiore a euro 1.000,00 e non superiore a euro 4.000,00, fatto salvo l’eventuale sospensione cautelativa dei lavori di coltivazione.
Alberto Speciale
(Foto di copertina: immagine di repertorio cava Ferrazza, Montorio)