Il Tribunale Amministrativo del Veneto nella Camera di consiglio del 26 maggio accoglie il ricorso degli antennisti che chiedono lo spostamento degli impianti radiofonici dalla II torricella Massimiliana al il “Piper” ma a cui il Comune di Verona ne aveva negato l’esecuzione. Manca la valutazione paesaggistica della Soprintendenza, non richiesta dall’Ente pubblico.
«Ciò non esclude che la medesima opera (“prolungamento” del palo porta antenne esistente al Piper, n.d.r.) possa rilevare – se del caso anche negativamente – ai fini di una valutazione paesaggistico-ambientale e storico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, ma a tal fine l’Ente resistente avrebbe dovuto interpellare (non solo la Commissione paesaggio, ma) la Soprintendenza, come, del resto, espressamente richiesto dalle società resistente».
Doccia fredda del TAR del Veneto (Sezione Terza) che con la Sentenza N. 00752/2021 accoglie il ricorso proposto da: Associazione per L’Annuncio Cristiano della Pace – Radio Pace, Elemedia S.p.A., Rtl 102,500 Hit Radio S.r.l., Radio Zeta S.r.l., O-Sphera S.r.l., P- Sphera S.r.l., Trasminet S.a.s. di De Rossi Federico e Damiano & C. contro il Comune di Verona, per l’annullamento del provvedimento di diniego dell’istanza, presentata in data 10.11.2020, avente per oggetto lo “spostamento” degli elementi di trasmissione radiofonica dal sito posto all’interno della proprietà demaniale denominata “II Torricella Massimiliana” (oggetto di provvedimento di rilascio da parte dell’Agenzia del Demanio a danno delle società ricorrenti a causa dell’illegittimità nell’utilizzo) al sito tecnologico, posto in Verona, località Torricelle, appartenente alla società EI Towers SpA, utilizzato per la teleradiodiffusione: ciò mediante l’installazione di una antenna per le trasmissioni radiofoniche su di un traliccio già realizzato allo scopo.
Nei fatti il Comune di Verona ha respinto l’istanza presentata dalle società ricorrenti finalizzata ad ottenere l’autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 25/2003, nonché l’autorizzazione paesaggistico/ambientale di cui all’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, per lo spostamento degli impianti radiofonici insistenti presso la c.d. “II Torricella Massimiliana”, nel sito tecnologico situato in Verona, località Torricelle, appartenente alla società El Towers spa.
Con ricorso depositato in data 23 aprile 2021 le società ricorrenti hanno chiesto l’annullamento del provvedimento di rigetto adducendo tra le motivazioni che “il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 146, D.Lgs. n. 42/2004, in quanto il Comune resistente non ha dato seguito alla richiesta delle ricorrenti di rilascio di un’autorizzazione paesaggistica, non essendosi espressi nel caso di specie, né la Commissione per il paesaggio, né la Soprintendenza, nonostante si trattasse di impianti incidenti su di un bene culturale, con potenziale interferenza, quindi, con un vincolo culturale in senso stretto (storico-artistico, archeologico), con conseguente necessità di assenso da parte della Soprintendenza, autorità preposta alla tutela del bene”.
Inoltre il provvedimento di diniego è stato adottato da Comune di Verona oltre il termine perentorio di 90 giorni.
Si è costituito in giudizio il Comune di Verona contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. All’esito dell’udienza del 26 maggio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
I giudici rilevano che l’istanza di spostamento degli elementi di trasmissione radiofonica ha ottenuto il parere favorevole dell’Arpav a fini sanitari. Mentre su di essa non si è espressa né la Commissione per il Paesaggio del Comune di Verona né la Soprintendenza, ancorché l’istanza fosse stata presentata anche ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 146, D.Lgs. n. 42/2004 e nonostante che, come rilevato anche dal Comune, si tratti di area soggetta a vincoli statali.
Il TAR non ha accolto le considerazioni presentate dal comune di Verona a sostegno del diniego ovvero che “le opere indicate nell’istanza presentata dalla parte ricorrente insisterebbero su un’area classificata dal Piano degli Interventi come Parco delle Colline —Sub-ambito di tutela naturalistica ambientale e del paesaggio agrario di pregio “c.2”, e sottoposta a specifiche disposizioni di natura paesaggistico ambientale e storica, con riferimento alle “cime” e ai “crinali”, nonché alla “tutela del contesto figurativo delle ville/corti/edifici storici nel paesaggio aperto; prescrizioni per la progettazione e la localizzazione degli interventi”. Inoltre il Comune precisa che “l’intervento progettato comporta una modifica sostanziale dell’impianto esistente, in quanto la sopraelevazione è pari a poco meno di 1/3 del palo attuale, legittimato in epoca antecedente l’approvazione del Piano degli Interventi mentre la sopraelevazione sostanziale di 10,60 mt. del palo esistente (già alto mt. 37,20) e l’installazione su di essa dell’elevatissimo numero di apparati di trasmissione aggraverebbe ulteriormente la percezione dell’attuale elemento detrattore esistente, come tale non assentibile”.
Il Tribunale regionale ricorda che ai sensi dell’art. 57 delle NTO del Piano degli interventi del Comune di Verona, «le cime e i crinali determinano una fascia di rispetto dall’edificazione non inferiore a 150 m. misurati sulla linea di massima pendenza rispetto alla cima o alla perpendicolare del crinale rispetto al punto di applicazione; tali fasce di rispetto sono inedificabili in quanto gli elementi di grande valore paesaggistico-ambientate (talvolta accompagnati da insediamenti storico architettonici pure di grande valore) che si intendono tutelare risultano strettamente connessi con i fondati naturali e antropizzati; tale percezione non deve essere interrotta da elementi detrattori e deve essere garantita l’integrità percettiva; per gli edifici esistenti si applica l’art. 26 dette presenti norme. La possibilità di recupero volumetrico in altro luogo, alternativa alla ricostruzione nell’area deve avvenire dopo attenta analisi storico-ambientale».
Conseguentemente i giudici eccepiscono che la norma precedente fa riferimento a opere di “edificazione” che siano idonee ad incidere, quindi, dal punto di vista “volumetrico” nell’area sottoposta a tutela. In tal senso, quindi, una “sopraelevazione”, come eccepita dalla parte resistente, può, in astratto integrare una nuova “opera”, rilevante ai fini dell’applicazione della normativa tecnica che precede, purché si tratti di “edifici”.
A questo proposito, il TAR afferma che: «pur essendo certamente è previsto un innalzamento dell’impianto di circa 10 metri, tale ma ciò non integra una “sopraelevazione” nel senso appena esposto, in quanto non si tratta di un’opera di edificazione. L’oggetto dell’istanza concerne, infatti, il mero “prolungamento” del palo portantenne “apicale” e l’apposizione sullo stesso di una serie di singole antenne atte a ospitare le emittenti provenienti dalla Torricella Massimiliana II. Non si tratta né dell’aumento o della modifica della struttura “basale” dell’impianto, né della sopraelevazione di particolari elementi “ingombranti” dell’impianto, ma del solo palo terminale, un sostegno verticale composto da elementi flangiati di diametro variabile, modesto e in diminuzione a salire (da 27,30 a 19,30 cm), e delle singole antenne da applicare, elementi che sia singolarmente, che nel complesso, non possono essere considerate quali “strutture edilizie” o edifici.
Viene in esame, quindi, una soluzione tecnica che si va ad innestare su una struttura preesistente i cui elementi di ingombro volumetrico, di rilevanza edilizia e urbanistica, non sono alterati in aumento, né comunque modificati, e che, sotto il profilo funzionale, consente di razionalizzare, accorpandole a fini trasmissivi in un unico sistema tecnologico, tutti gli apparati di antenna già utilizzati nell’ambito della Torricella Massimiliana II.
Pertanto, per i giudici amministrativi veneziani, anche le motivazioni addotte da Comune di Verona di natura più strettamente “paesaggistico-ambientale”, comunque svolte in applicazione della suddetta disposizione di Piano, non sono conferenti, l’opera oggetto dell’istanza non rientrando nel perimetro applicativo della suddetta disposizione.
«Ciò non esclude che la medesima opera possa rilevare – se del caso anche negativamente – ai fini di una valutazione paesaggistico-ambientale e storico ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, ma a tal fine l’Ente resistente avrebbe dovuto interpellare (non solo la Commissione paesaggio, ma) la Soprintendenza, come, del resto, espressamente richiesto dalle società resistente».
In considerazione di quanto sopra esposto il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Adesso gli antennisti dovranno richiedere la preventiva autorizzazione alla Soprintendenza di Verona. La rilascerà?
Alberto Speciale