Con la Delibera n. 1202 del 18.12.2019 , depositata presso la segreteria del Consiglio il 10 gennaio 2020, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) conferma l’obbligo di comunicazione pubblicazione dei dati di cui all’art. 14 del D.Lgs. 33/2013 nei confronti del Segretario Comunale e del Direttore Generale così come confermato dalla recente Sentenza n. 23/2019 della Corte Costituzionale.
Il 9/09/2019 i RPCT dei Comuni di Trento, Rovereto, Pergine Valsugana, Arco e Riva del Garda hanno chiesto all’Autorità Nazionale Anticorruzione di fornire alcuni chiarimenti sulle corrette modalità di applicazione dell’art. 14, c. 1, lett. f) D.Lgs. 33/2013 alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale 20/2019 e della delibera ANAC n. 586/2019, intervenuta per fornire indicazioni sul punto.
In particolare, è stato chiesto se gli obblighi di comunicazione e pubblicazione di cui alla lett. f) del D.Lgs. 33/2013, si applichino anche in quegli enti locali in cui il Direttore generale e il Segretario comunale o provinciale, considerati figure dirigenziali apicali, non risultano effettivamente a capo di articolazioni e strutture organizzative di secondo livello.
Secondo l’ANAC le funzioni del Direttore e del Segretario comunale o provinciale implicano l’esercizio di compiti propositivi, organizzativi, di gestione di risorse umane e strumentali, “ritenuti di elevatissimo rilievo”, tipici delle figure dirigenziali di livello apicale, analogamente a quelle di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 19 del D.Lgs. 165/2001, che, nell’ottica della sentenza della Corte Costituzionale n. 20/2019, sono presupposto per l’applicazione dell’art. 14, c. 1, lett. f) del D.Lgs. 33/2013, con richiamo all’art. 2 della Legge 5 luglio 1982, n. 441. La recente Sentenza della Corte Costituzionale n. 23/2019 ha confermato che il Segretario comunale è figura apicale che ha un delicato ruolo istituzionale. Al Segretario comunale o provinciale sono, infatti, attribuiti importanti compiti a garanzia dell’imparzialità dell’attività amministrativa.
Chiarisce inoltre l’Autorità che, secondo le previsioni generali della legislazione nazionale o delle leggi regionali e dei regolamenti dei singoli enti locali, il Direttore e il Segretario comunale o provinciale sono posti, teoricamente, a capo di strutture complesse, quindi, di uffici di livello dirigenziale, generale o non generale e svolgono compiti di coordinamento e sovrintendenza delle attività relative alla gestione dell’ente, con riguardo a tutte le articolazioni interne. Laddove in alcune realtà locali il Segretario comunale o provinciale e, ove presente, il Direttore generale non risultino in concreto a capo di strutture con ulteriori articolazioni di uffici cui fanno capo figure dirigenziali, tale circostanza non può considerarsi una ragione valida per escludere l’applicazione degli obblighi in materia di trasparenza di cui all’art. 14, co. 1, lett. f) cit. In tale ultima ipotesi, potrebbe essere opportuno, semmai, riflettere sulla congruenza della struttura organizzativa degli enti locali rispetto alle previsioni normative;
In conclusione, al Segretario comunale o provinciale e, negli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, al Direttore generale, ove nominato, sono applicabili le disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali, di cui all’art. 14, c. 1, lett. da a) a f) e c. 1-bis del D.Lgs. 33/2013. Conseguentemente saranno pubblicati i seguenti documenti ed informazioni:
a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della L. 441/1982 (1), nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso.
Controllando quanto indicato nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Verona, con riferimento agli incarichi di Direttore Generale e di Segretario Generale risulta non essere stata aggiornata la pubblicazione di alcuni dati in base alla sospensiva di cui alla Delibera ANAc n. 382 del 12 aprile 2017, la quale risulterebbe essere stata superata dalla Delibera 1202 del 18 dicembre 2019.
Alberto Speciale
(Foto di copertina: http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2015/maggio/1431697246731.html)
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(1) art. 2, L. 441/1982:
1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l’esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l’apposizione della formula “sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”;
2) copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche;
3)una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l’attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l’apposizione della formula “sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”. Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell’articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.
Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.