Manca davvero poco al ballottaggio di domenica 26 giugno il cui esito determinerà il nome del sesto Sindaco di Verona, eletto direttamente dai cittadini (dal 1994). Vediamo insieme quali saranno i primi adempimenti post elettorali del primo cittadino con l’aiuto dell’ANCI e del suo 35° Quaderno operativo
Pubblicato il 35° Quaderno operativo dell’ANCI redatto dall’area Affari istituzionali e Personale che ha la finalità di offrire un quadro chiaro e sintetico dei principali adempimenti che attendono i Sindaci e gli Amministratori locali neo eletti nell’ultima tornata elettorale.
Il Manuale, con le sue 99 pagine, offre una sintetica ma puntuale disamina delle prime attività che devono porre in essere i Sindaci subito dopo il loro insediamento nonché i primi adempimenti a cui è tenuto il Consiglio comunale. Il volume, poi, fornisce un quadro d’insieme delle regole che presidiano la governance complessiva dell’Ente.
Infine, come ogni quaderno operativo dell’Anci, una parte del volume è dedicata a modelli, schemi di provvedimenti e deliberazioni, che forniscono strumenti operativi pronti all’uso.
1. Entro 3 giorni dalla proclamazione degli eletti il Sindaco deve pubblicare i risultati elettorali all’Albo pretorio del comune e notificarli agli eletti.
2. Entro 10 giorni invece deve convocare la prima seduta del Consiglio comunale, la quale deve svolgersi entro 10 giorni dalla convocazione. La prima seduta del Consiglio Comunale deve esaminare i seguenti argomenti: Adozione della delibera di convalida degli eletti (art. 41, TUEL); Surroga dei consiglieri (art. 45, TUEL); Prestazione del giuramento del Sindaco (art. 50, c. 11 TUEL); Comunicazione dei nominativi dei componenti la Giunta (art. 46, TUEL); Elezione della commissione elettorale comunale (art. 41, c. 2 TUEL)
Da segnalare che il Sindaco presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana e tale adempimento non può essere modificato né nella forma né nella modalità di svolgimento e ne viene data risultanza nel verbale dell’adunanza consiliare. Ricordo che il Consiglio di Stato (sez. V, 31/7/2006, n. 4694) ha precisato che nell’impostazione della vigente normativa il Sindaco entra nella pienezza delle sue funzioni al momento della investitura a seguito della proclamazione, diversamente dai Consiglieri comunali. Pertanto, il giuramento non è più condizione per l’assunzione delle funzioni.
3. Fra le prime attività anche la nomina dei componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi. Nelle Giunte dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico (art. 1, c. 137, Legge n. 56/2014). Il numero massimo degli assessori componenti la Giunta non può essere, per il Comune di Verona, superiore a 11 unità (Sindaco più 10 Assessori). I componenti della Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio del Comune dagli stessi amministrato (art. 78, TUEL).
4. Entro 45 giorni dalla proclamazione, il Sindaco provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso aziende, enti, istituzioni (art. 50, c. 8, TUEL).
Tali nomine e designazioni devono considerarsi di carattere fiduciario e devono essere precedute dalla verifica dell’esistenza di cause ostative all’assunzione degli incarichi.
5. Entro 90 giorni dalla proclamazione, il Sindaco sottoscrive la relazione di inizio mandato, predisposta dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell’indebitamento dell’ente. Sulla base delle risultanze di tale relazione, il Sindaco, nel caso in cui ve ne siano i presupposti, può ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario (art. 4bis, D.Lgs. n. 149/2011).
6. Entro 120 giorni dall’avvenuto insediamento – ma non prima di 60 giorni – il Sindaco può nominare un nuovo Segretario comunale. Scaduto tale termine, il segretario in carica nominato dal precedente Sindaco risulta confermato.
7. Il primo cittadino deve inoltre provvedere alla nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi, alla attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal TUEL, dallo Statuto e dal Regolamento (articolo 50, c. 10, del TUEL). Il Sindaco ha infatti la responsabilità amministrativa di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti (articolo 50, c. 2, del TUEL). In tal modo, egli esercita il ruolo di “capo dell’amministrazione comunale” che gli è stato attribuito dalla comunità che lo ha eletto.
8. Infine, il neo Sindaco deve procedere alla presenza degli Amministratori che cessano la carica, del Segretario comunale, del Responsabile del servizio finanziario e dell’Organo di revisione dell’ente, alle operazioni di verifica straordinaria di cassa, secondo le modalità previste dal Regolamento di contabilità dell’Ente (articolo 224 del TUEL). La verifica straordinaria di cassa consiste nel controllo della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili e si articola in tre momenti fondamentali: verifica e raccordo interno del conto di diritto dell’ente; verifica e raccordo con il conto di fatto del tesoriere; verifica e raccordo del conto del tesoriere con il conto della Banca d’Italia per le transazioni/partite giornaliere non compensate degli ultimi tre giorni lavorativi.
Un ultimo ricordo, la scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di Sindaco, scritti entro l’apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto. Secondo la normativa vigente, “dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 7, con la lista o il gruppo di liste per l’elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano d’età”.
Buon lavoro a tutta la futura nuova Amministrazione comunale.
Alberto Speciale