Amministrative 2017: pubblicate le circolari del Viminale. Cosa fare e cosa non fare.

 
 

Pubblicate le Circolari del Servizio Elettorale del Viminale che regolano lo svolgimento della campagna elettorale per le elezioni Amministrative 2017.

La Circolare n. 14 del 3 maggio 2017 ricorda agli Enti le regole della propaganda, mentre la Circolare n. 15 del 2 maggio 2017 precisa i passaggi preparatori del procedimento elettorale. Vediamo in sintesi i contenuti più rilevanti per evitare di incorrere in “incauti passi falsi”.

Le affissioni
Il primo provvedimento riguarda le affissioni, le Giunte Comunali hanno tempo fino a domani, 11 maggio 2017, per scegliere gli spazi dove potranno essere attaccati i manifesti di partiti e candidati. L’assegnazione degli spazi avverrà a mano a mano che saranno comunicate le decisioni sull’ammissione delle candidature. La Giunta del Comune di Verona ha già Deliberato in tal senso il 20/04/17 l’elenco delle aree destinate alla posa di tabelloni per la propaganda elettorale (scarica Delibera Giunta n. 163/2017scarica elenco tabelloni destinati alla propaganda elettorale).
Dal 12 maggio scatta il divieto di “volantinaggio in luogo pubblico” e di “propaganda luminosa”, fatta eccezione per le insegne dei partiti. Le “riunioni elettorali” si potranno tenere senza la preventiva informazione al Questore. Vietato l’utilizzo altresì degli “autoparlanti sulle auto” senza la preventiva informazione al Sindaco ed al Prefetto. Il 2 giugno, Festa della Repubblica, si potrà parlare ma con stretta coerenza con il tema della ricorrenza. I Comuni, comunque, dovranno mettere a disposizione di partiti e candidati propri locali utilizzati per conferenze e dibattiti.
Rigorosi i limiti a sondaggi ed exit poll. La diffusione di primi è vietata già 15 giorni prima del voto, quindi dal 27 maggio 2017, e i secondi, pur ammessi, sono da rilevarsi a debita distanza dai seggi. Divieto totale di qualsiasi forma di propaganda elettorale da sabato 10 giugno fino alla chiusura delle operazioni di voto.

Spese elettorali
Il Viminale ricorda che esistono dei limiti alle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici nei Comuni con più di 15.000 abitanti, stabiliti dall’art. 13 della Legge 96/2012. I limiti variano in base alla classe demografica dell’ente.
Attenzione, inoltre, alla rendicontazione delle spese e ai relativi obblighi di pubblicità.

L’avvicinamento al voto
La circolare 15/2017 si occupa invece dell’organizzazione del procedimento elettorale, scandendo alcune tappe. Dopo il consueto riepilogo dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento, funzionale alla possibilità per candidati e liste di contraddistinguersi con determinati nomi e simboli, il provvedimento si occupa di tessere elettorali, materiale e arredamento dei seggi, nomina degli scrutatori e voto domiciliare, elementi essenziali per i quali non sembrano esserci novità.
Per il rilascio delle tessere elettorali ai cittadini sprovvisti gli uffici comunali rimarranno aperti venerdi 9 e sabato 10 giugno dalle 9 alle 18; domenica 11 giugno orario continuato 7-23.
Gli scrutatori dovranno essere nominati dalla commissione elettorale tra il 17 e il 22 maggio maggio, in seduta pubblica. La nomina sarà comunicata ai cittadini scelti entro il 27 maggio. Due giorni è il tempo che questi avranno a disposizione per rinunciare, onde consentire la nomina in sostituzione entro l’8 giugno prossimo.
Precise le indicazioni per la redazione dei manifesti contenenti nomi e simboli di candidati e partiti. I Sindaci (o i loro incaricati) dovranno verificare il buono stato di urne, cabine e altro materiale elettorale necessario all’espressione del voto.
Importante anche il termine del 22 maggio, ultimo giorno per chiedere al Sindaco il voto domiciliare per i cittadini gravemente malati che non possono uscire di casa.
La Circolare 15/2017, infine, ricorda ai Comuni la possibilità di organizzare speciali servizi di trasporto per facilitare l’affluenza alle urne.

Le “regole della competizione” sono chiare, spetta ora alle Liste elettorali osservarle con altrettanta chiarezza e trasparenza.

Alberto Speciale

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CIRCOLARE n. 14 / 2017

Roma, 3 maggio 2017

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI e, per conoscenza: AI PREFETTI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, DELLA SICILIA E DELLA SARDEGNA LORO SEDI AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA SERVIZI DI PREFETTURA AOSTA ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA DIREZIONE GENERALE DELLA PRESIDENZA — SERVIZIO ELETTORALE, VOLONTARIATO E PARI OPPORTUNITÀ Via Trento, 69 CAGLIARI –  PEC: [email protected]

OGGETTO: Elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario di domenica 11 giugno 2017, con eventuale ballottaggio domenica 25 giugno 2017. Adempimenti in materia di propaganda elettorale.

In vista delle consultazioni elettorali indicate in oggetto, si richiamano di seguito i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale. * * *

1. Delimitazione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale diretta (legge 4 aprile 1956, n. 212). Le Giunte comunali, dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione, quindi, da martedì 9 maggio a giovedì 11 maggio 2017, dovranno stabilire e delimitare, in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti, gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati. In particolare, le giunte dovranno provvedere all’assegnazione di sezioni dei predetti spazi alle liste di candidati partecipanti alle consultazioni entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull’ammissione delle candidature. Affinché i comuni siano posti in grado di assegnare gli spazi, gli organi preposti all’esame delle candidature (commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali) dovranno dare immediata comunicazione delle proprie determinazioni, oltre che alle competenti Prefetture-Uffici territoriali del Governo, anche ai sindaci dei comuni stessi.

2. Inizio della propaganda elettorale; divieto di alcune forme di propaganda (articolo 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e articolo 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130). Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 12 maggio 2017, sono vietati:

  • – il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
  • – la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
  • – la propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l’obbligo di preavviso al Questore.

3. Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili (articolo 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130). Nel medesimo periodo, e quindi da venerdì 12 maggio 2017, l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all’articolo 7, comma 2, della legge n. 130/1975. Tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi (articolo 59, comma 4, del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, come sostituito dall’articolo 49 del d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610).

4. Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con la ricorrenza del 2 giugno. Si rappresenta che le manifestazioni indette per la ricorrenza della Festa della Repubblica del 2 giugno – ricadente nel periodo dello svolgimento della campagna elettorale per le consultazioni in oggetto – purché attinenti esclusivamente ai temi inerenti alla ricorrenza medesima, non costituiscono forme di propaganda elettorale. Conseguentemente i relativi manifesti vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati a detta propaganda.

5. Uso di locali comunali (articoli 19, comma 1, e 20, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515). A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, 27 aprile 2017, i Comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nelle competizioni elettorali, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti.

6. Agevolazioni fiscali (articoli 18 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515). Nei 90 giorni precedenti le elezioni, per il materiale tipografico, per l’acquisto di spazi d’affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l’affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati, si applica l’aliquota IVA del 4 per cento.

7. Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale (legge 22 febbraio 2000, n. 28). Dalla data di convocazione dei comizi elettorali, 27 aprile 2017, e per tutto l’arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge n. 28/2000 in materia di parità di accesso ai mezzi d’informazione e di comunicazione politica. Nel sito https://www.agcom.it è stata pubblicata la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 169/17/Cons del 18 aprile 2017 recante ”Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi d’informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 11 giugno 2017”. La deliberazione è pubblicata anche nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2017 insieme al provvedimento di analogo oggetto approvato il 27 aprile dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

8. Limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (articolo 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96). L’articolo 13 della legge n. 96/2012 ha introdotto limiti massimi di spesa per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco, di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale e di ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni comunali di enti con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Agli stessi comuni il medesimo articolo ha esteso l’applicazione di alcune disposizioni contenute nella legge n. 515/1993, come da ultimo modificate dalla medesima legge n. 96/2012, riguardanti, tra l’altro, il regime di pubblicità e controllo delle spese elettorali, la nomina del mandatario elettorale e il sistema sanzionatorio per le violazioni dei limiti di spesa e per il mancato deposito dei consuntivi da parte di partiti, movimenti politici e liste.

9. Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici (articolo 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28). Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione, e quindi a partire da sabato 27 maggio 2017 sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato – ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 28/2000 – rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l’attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all’uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni. Ciò premesso, si rappresenta l’opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali. Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all’interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (vale a dire dopo le ore 23 di domenica 11 giugno 2017), purché, in ogni caso, non venga turbato il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio.

10. Inizio del divieto di propaganda (articolo 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212). Dal giorno antecedente quello della votazione, quindi da sabato 10 giugno 2017 e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti elettorali. Inoltre, nel giorno destinato alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali. È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

* * * Si vorrà dare notizia di quanto sopra ai presidenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, ai sindaci dei comuni, ai segretari comunali, alle autorità locali di pubblica sicurezza, ai rappresentanti dei partiti e movimenti politici nonché agli organi di stampa e alle emittenti radiotelevisive locali, per i profili di rispettivo interesse.

IL DIRETTORE CENTRALE

Maria Grazia Nicolò

 
 
Alberto Speciale
Classe 1964. Ariete. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa, amante della trasparenza con un interesse appassionato, inesauribile, sfacciato, per i fatti degli uomini. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. "Sono responsabile di quel che scrivo non di quel che viene capito"

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