L’Autorità garante per la concorrenza e mercato (Agcm) sul bollettino n 42 del 21 novembre 2022 ha pubblicato il Provvedimento n. 30360, afferente l’operazione di concentrazione C12476B, ovvero l’acquisizione da parte di Marbles SpA. del controllo esclusivo di Irideos SpA.
Nel provvedimento dell’Autorità è stata deliberata la contestazione alla società AGSM AIM SpA la violazione, di cui all’articolo 16-bis, comma 2, della Legge n. 287/1990, per non aver fornito le informazioni richieste volte all’acquisizione di elementi utili alla valutazione dell’operazione di concentrazione – C12476B MARBLES/IRIDEOS e, dunque, all’esercizio dei poteri in materia di divieto delle operazioni di concentrazione.
L’operazione, sottoposta a valutazione dell’Autorità, consiste nell’acquisto da parte di Marbles SpA, società indirettamente controllata dal fondo Asterion Industrial Infra Fund II, FCR, e dal fondo Asterion Industrial Infra Fund I, FCR, entrambi gestiti da Asterion Industrial Partners SGEIC, S.A., di una partecipazione pari al 78.412% del capitale sociale di Irideos SpA. A seguito dell’Operazione, la partecipazione complessiva che sarà detenuta da Marbles ammonterà al 78.412% del capitale sociale di Irideos SpA. L’esito, con le valutazioni dell’Operazione, che interessa i settori delle telecomunicazioni e dei servizi di Information & Communication Technology (ICT), è stata resa nota il 12 Dicembre 2022 dall’AGCM nel bollettino n. 44/2022, con la pubblicazione del provvedimento numero 30382. Di fatto l’Autorità Antitrust italiana ha dato il via libera all’acquisizione del controllo di Irideos, azienda di telecomunicazioni di cui fa parte l’operatore virtuale di telefonia mobile Noitel, da parte di Marbles, società del fondo Asterion Industrial Partners.
Ricordo che L’AGCM nell’adunanza del 2 novembre 2022 – in ossequio alla previsione della L. n. 287/90, a norma della quale, ai fini dell’esercizio dei poteri in materia di divieto delle operazioni di concentrazione, l’Autorità può in ogni momento richiedere a imprese e a enti che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili – ha deliberato di contestare alla società AGSM AIM SpA la violazione di cui all’articolo 16-bis, co. 2, della L. n. 287/1990, per non aver fornito le informazioni richieste inviate in data 20 settembre 2022 e seguita da una lettera di ulteriore sollecito inviata in data 4 ottobre 2022 rimasta anch’essa priva di risposta (qui articolo).
L’Autorità conseguentemente ha disposto l’avvio del procedimento, per l’eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria nei confronti della società AGSM AIM SpA, sempre per non aver fornito le informazioni richieste. Nemmeno alla data di notifica dell’avvio del procedimento, avvenuta l’8 novembre 2022, risultava pervenuto alcun riscontro da parte di AGSM AIM Spa.
AGSM AIM ha illustrato la propria posizione in merito al procedimento in una nota difensiva
pervenuta in data 7 dicembre 2022. Le ragioni del più ampio arco temporale impiegato per fornire le informazioni richieste erano state altresì anticipate nella risposta trasmessa in data 16 novembre 2022.
Nel dettaglio, AGSM AIM ritiene che non sussistano i presupposti per l’irrogazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria in quanto essa ha risposto alla richiesta di informazioni “seppure con tempi differiti”. In particolare, la richiesta di informazioni e il sollecito sono stati “prontamente presi in carico e gestiti” coinvolgendo le competenti direzioni aziendali di AGSM AIM e della controllata AGSM AIM Smart Solutions. Tuttavia, le attività necessarie alla definizione della risposta e la “contestualità di diverse attività urgenti in carico agli uffici” hanno comportato un differimento dei tempi rispetto ai termini indicati nella richiesta di informazioni e nel sollecito.
Insomma è servito tempo per formulare la risposta di una attività già decisa, quindi in atti, da AGSM AIM!
Per l’AGCM la risposta fornita con le circostanze evidenziate da AGSM AIM, relative alla mera necessità di istruire la risposta presso le competenti direzioni aziendali e alla concomitanza di attività urgenti a carico delle strutture aziendali, non sono apparse idonee a giustificare l’omessa risposta nel termine concesso (e prolungato con sollecito), in quanto si tratta, all’evidenza, di circostanze del tutto fisiologiche per qualsivoglia realtà aziendale.
Come si legge nel bollettino n. 7 del 13 febbraio 2023, per l’AGCM, «Le circostanze ivi evidenziate da AGSM AIM, relative alla mera necessità di istruire la risposta presso le competenti direzioni aziendali e alla concomitanza di attività urgenti a carico delle strutture aziendali, non appaiono, dunque, idonee a giustificare l’omessa risposta nel termine concesso (e prolungato con sollecito), in quanto si tratta, all’evidenza, di circostanze del tutto fisiologiche per qualsivoglia realtà aziendale».
In conclusione, risulta accertato che AGSM AIM non ha risposto alla richiesta di informazioni nel termine indicato senza giustificato motivo e, pertanto, la sua condotta è da ritenersi omissiva e di natura colposa ricorrendo pertanto i presupposti per l’irrogazione ad AGSM AIM di una sanzione amministrativa pecuniaria che ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della legge n. 287/90, può arrivare fino all’1% del fatturato totale realizzato a livello mondiale durante l’esercizio precedente.
In conclusione, AGCM, a ritenuto di irrogare la somma di 30.000,00 euro, pari a circa lo 0,01% del fatturato, considerandola una sanzione proporzionata rispetto al comportamento omissivo colposo di AGSM AIM.
Si evidenzia che detta somma risulta di gran lunga inferiore alla sanzione massima
irrogabile, pari a 3.016.176,00 di euro (1% del fatturato totale realizzato da AGSM AIM
nell’esercizio 2021, pari a 301.617.578,00 euro).
Alberto Speciale