Con deliberazione n. 640 del 10 giugno 2024 (BUR n. 79 del 14 giugno 2024), la Giunta regionale del Veneto ha adottato i documenti per l’aggiornamento del Piano regionale dell’Attività di Cava e avviato le procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica e di Valutazione d’Incidenza Ambientale. Il Comune di Verona ha presentato le proprie osservazioni, nessun commento sul maggiore aumento di escavazione per Verona e provincia
La Delibera regionale, comprensiva di “Relazione Tecnica” – Allegato A; “Rapporto ambientale preliminare” – Allegato B; “Screening per la valutazione di incidenza ambientale di livello 1” – Allegato C; ha creato precise contestazioni da una parte della politica.
«L’aggiornamento al Piano regionale dell’attività di cava (PRAC) impatterà fortemente su Verona: servono ulteriori approfondimenti», commentano così la procedura di aggiornamento del PRAC la Consigliera regionale del PD Anna Maria Bigon e il Consigliere comunale di Verona Francesco Casella. La provincia di Verona in particolare, sottolineano i dem, vedrà un aumento di 3,5 milioni di metri cubi di volume autorizzabile per le cave di sabbia e ghiaia, seguita da Treviso che vede un aumento di 2 milioni di metri cubi. «Si tratta di un provvedimento che andrà a infierire su un territorio già pesantemente sfruttato e che conta quasi il 50% dei siti per sabbia e ghiaia in atto in tutta la Regione del Veneto. L’intensità dell’attività di cava è testimoniata anche dai consumi di fonti energetiche, che vedono la Provincia di Verona in testa sul consumo di esplosivo e di combustibili per l’attività di cava, mentre è al secondo posto per consumo di elettricità».
Anna Maria Bigon e Francesco Casella sottolineano anche l’opacità della procedura, che ha escluso il passaggio in Consiglio regionale e che non ha predisposto la pubblicità necessaria per consentire le osservazioni degli enti locali: «Su un Piano di questa portata sarebbe stata opportuna la massima condivisione possibile, invece il Consiglio regionale e gli enti locali sono stati esclusi dal dibattito. Non si discute, infatti, di modifiche marginali, ma di aumenti dei volumi estrattivi davvero significativi. Non solo verranno ampliati i siti esistenti, ma ne verranno realizzati di nuovi. Sono molti, infatti, i procedimenti attualmente in corso per l’ottenimento dell’autorizzazione, e non potranno che aumentare in conseguenza dei nuovi volumi autorizzabili».
In base alla DGR gli aspetti dimensionali del PRAC relativi al periodo 2024-2027 vengono infatti rivisti in aumento, prevedendo nuove autorizzazioni di cava in Veneto per 18,9 milioni di metri cubi di inerti ripartiti fra i tipi di materiale e i diversi ambiti estrattivi. La provincia di Verona verrà gravata di ulteriori 8,5 milioni di metri cubi di estrazione di sabbia e ghiaia, su un totale regionale di 14,5. Il Piano cave del 2018 prevedeva, invece, un volume massimo autorizzabile di 9,5 milioni di metri cubi previsto nel PRAC del 2018, dei quali 5 milioni erano localizzati nella provincia di Verona.
«La provincia di Verona – ricorda Bigon – conta già il maggior numero di cave produttive, dati 2021, pari a 55 siti di cava attivi, rispetto alle altre province venete 48 a Vicenza, 22 a Treviso, 17 a Belluno, 4 a Padova, 1 a Venezia e 1 a Rovigo, l’aumento delle estrazioni va scongiurato. Questa scelta pesante non può essere giustificata solo con la necessità di reperire le risorse necessarie alla realizzazione di importanti opere infrastrutturali, come il Progetto TAV AV/AC Verona-Padova, la SS12 Tangenziale sud di Verona e la terza corsia della A13 tratto Padova-Monselice, che il precedente piano non sarebbe in grado di soddisfare. Tra le novità dell’aggiornamento del Piano -evidenzia Bigon – c‘è la possibilità di realizzare nuove cave, allo scopo di ‘sostenere il principio di autosufficienza’. Tutto questo escludendo i cittadini da qualsiasi confronto preventivo. È di primaria importanza, in questa fase, l’attivazione di momenti partecipativi che possano far emergere le istanze provenienti dai Comuni interessati, dalle associazioni e dai cittadini», conclude Bigon.
Il tema dell’aggiornamento del PRAC riguarda norme molto pericolose per tutto il territorio veronese e in particolare in quei comuni dove vi sono già delle cave attive (Valeggio sul Mincio, Sommacampagna, Villafranca, Pescantina, Bussolengo, Verona). Norme fatte senza nessun passaggio in consiglio regionale e senza nessuna trasparenza e condivisione; lasciando ai comuni 60 giorni per fare osservazioni nel periodo di luglio e agosto (scadenza 14 agosto). Norme che prevedono anche l’ampliamento di cave esistenti e la creazione di nuove cave, possibilità che nel vecchio Piano Cave del 2018 era proibita.
Ogni cittadino e istituzione poteva presentare delle osservazioni evidenziando quali sono le criticità di questo progetto, di seguito quelle inviate dal Comune di Verona – eleborate dalla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica del Comune di Verona ed approvate il 6 agosto dalla Giunta:
- Prevedere tra gli elaborati progettuali previsti in sede di autorizzazione, al fine della loro valutazione nell’ambito dei monitoraggi ambientali, una relazione su consumi energetici, mitigazioni e sfruttamento delle energie rinnovabili.
- Si ritiene necessario prevedere l’esercizio dell’attività di cava nella parte nord-ovest del territorio comunale, dove la falda, si trova a profondità superiore a 30 metri dal piano di campagna e pertanto l’ambito risulta maggiormente tutelato rispetto all’ambito est del Comune di Verona, che è caratterizzato dalla presenza di falde intercettabili dall’attività stessa.
- All’art. 9 comma 6, allo scopo di tutelare le aree residenziali/commerciali/a servizi e i tessuti periurbani, si chiede, con riferimento ai tessuti individuati dai PI vigenti, di raddoppiare le distanze previste; si chiede altresì di prevedere idonee distanze da contesti di pregio paesaggistico e storico, quali ville venete e loro contesti figurativi, corti rurali, forti, edifici storici- ambientali e a loro pertinenze, come individuati dalla strumentazione urbanistica comunale.
- Si chiede lo stralcio del territorio Comunale dagli ambiti estrattivi di detrito e calcare individuati nelle planimetrie allegate, tenuto conto che il territorio del comune di Verona è caratterizzato da una morfologia che lo rende particolarmente vulnerabile dal punto di vista paesaggistico – ambientale e l’inserimento negli ambiti estrattivi potrebbe compromettere definitivamente l’integrità storica, ambientale e culturale che caratterizza la parte collinare del territorio veronese. Si ritiene pertanto necessario che il PRAC riveda la delimitazione degli ambiti estrattivi rispettivamente per i detriti e per il calcare da costruzione, in modo da escludere l’intero ambito collinare del Comune di Verona.
- All’art. 17 prevedere, tra i siti non idonei per l’apertura di nuove cave, la aree destinate dallo strumento urbanistico comunale a parchi e gli ambiti delle colline veronesi (Titolo IV Capo 1 NTO del PI) al fine di preservare la qualità paesaggistica di tali contesti. Si chiede inoltre, in conformità all’art. 64 delle NTA del PAQE, di esplicitare l’esclusione dagli ambiti idonei per l’apertura di nuove cave gli ambiti di ricomposizione paesaggistica, come recepiti all’interno dello strumento urbanistico.
- Nell’Allegato 1 “Elenco Soggetti Competenti in Materia Ambientale” dell’allegato B “Rapporto Ambientale Preliminare” (datato Aprile 2024) alla DGR 640 del 10.6.2024 fra tali soggetti non vengono indicati i Comuni. Considerato che i comuni sono chiamati a svolgere l’importante ruolo della vigilanza sulle attività di cava, si ritiene che l’ente debba necessariamente essere coinvolto direttamente anche nei momenti di elaborazione/aggiornamento dell’importante strumento di pianificazione dell’attività cui è chiamato a svolgere l’attività di vigilanza, stante anche il tipo di impatto che l’attività estrattiva determina sul territorio.
- Modifica del comma 3 dell’art.5 della NTA, nella parte relativa alla modifica della frequenza con cui redigere lo specifico rapporto (di verifica del monitoraggio delle varie azioni in considerazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e socio economica al fine di verificare come le azioni operino nei confronti del Piano), che passa da annuale a triennale. Si ritiene più utile non modificare tale frequenza mantenendola annuale, al fine di favorire il monitoraggio del perseguimento degli obiettivi e la tempestiva individuazione di azione correttive. Si ritiene inoltre utile rendere pubblici tali rapporti attraverso la condivisione pubblicizzata degli stessi sul portale della Regione.
- Si ritiene necessario individuare un indicatore di monitoraggio che dia evidenza dell’utilizzo dei materiali provenienti da cave nel territorio della Regione Veneto in aree esterne alla regione per evidenziare come i materiali così utilizzati non possono concorrere nella pianificazione per la determinazione dei volumi autorizzabili di materiali inerti di cava nell’ambito dei territori della regione Veneto. Dai dati riportati a pag. 39/112 in relazione alla sabbie e ghiaia, per l’ambito di Verona il volume di materiale estratto che viene trasportato fuori regione aumenta da 259.000 m3 del 2019 a 441.000 m3 nel 2021. Ancorché tali trasporti non determinino percorrenze rilevanti, in funzione dell’ubicazione dell’abito veronese, ciò determina un depauperamento del territorio Veneto a scapito di un mancato utilizzo della risorsa materiale di cava nel territorio regionale di escavazione. Vale forse la pena prevedere un limite percentuale di materiale estratto che non può essere esportato fuori regione, o scomputare dal fabbisogno di materiale calcolato per determinare i volumi autorizzabili nel PRAC, i volumi di materiali trasportati oltre territorio regionale.
- In relazione alle attività di ricomposizione prescritte in fase autorizzativa, si evidenzia quanto riportato alla Pag. 45/112 dell’allegato A “Relazione Tecnica” in riferimento a quanto rilevato nell’ambito del territorio veronese : “Per quanto attiene invece l’ambito estrattivo VERONA la diminuzione del rapporto tra area di cava ricomposta e superficie di cava autorizzata si giustifica con il consistente incremento di superficie autorizzata in ampliamento nel triennio di applicazione del P.R.A.C. al quale non è corrisposto un valore paragonabile di superficie complessivamente ricomposta, avendo le ditte focalizzato i propri obbiettivi di coltivazione più sugli aspetti di estrazione che di ricomposizione ambientale”. Al riguardo si ritiene auspicabile una misura di incentivazione alla realizzazione degli obblighi ricompositivi nei termini temporali definiti in fase autorizzativa, per esempio prevedendo un aumento del valore del contributo da versare ai sensi del comma 2 dell’art. 19 della LR 13/2018 proporzionale al ritardo della realizzazione della ricomposizione.
- In riferimento all’utilizzo di materiali alternativi e di terre e rocce da scavo (obiettivo ambientale 8) si ritiene necessario valutare azioni concrete da individuare anche al di fuori della pianificazione del PRAC per favorire l’utilizzo di materiali EoW in sostituzione del materiale proveniente dalle cave. Nel paragrafo 1.1 “Premessa generale” della Relazione Tecnica di Aprile 2024 (allegato a alla DGR 640 del 6.2024) si legge: “Per il recupero di rifiuti inerte, si segnala che il PRAC ha quantificato in circa 4 milioni di tonnellate, ossia più del 50% del materiale inerte prodotto dalle cave, il quantitativo utilizzato sul territorio in sostituzione dei materiali naturali provenienti da attività di cava, tuttavia dal monitoraggio condotto emerge che non rappresenta la quantità effettivamente utilizzata. Si rileva anzi che la diminuzione del valore del materiale inerte di cava non incentiva, nella realizzazione delle opere, l’utilizzo di materiale riciclato”. Viene quindi individuato nel basso costo del materiale inerte di cava una causa per il poco utilizzo del materiale riciclato. Potrebbe al riguardo essere utile una valutazione sulle dinamiche di determinazione del prezzo in funzione della disponibilità di prodotto sul mercato: se non fosse disponibile materiale inerte di cava o il suo costo non fosse competitivo rispetto a quello del materiale riciclato, il mercato potrebbe spostarsi a favore di quest’ultimo. A tal fine sarebbe quindi utile diminuire la disponibilità di materiale inerte da cava sul mercato, pianificando volumi autorizzabili minori nell’ambito del PRAC.
- In relazione alla modifica dell’art. 10 comma 5 bis: “Le nuove cave (di sabbia e ghiaia) non devono comunque interessare ambiti a meno di 100 m dai siti della rete Natura 2000”, si ritiene necessario ai fini della tutela dei siti Natura 2000 aumentare tale distanza al valore di 1.000 m.
- Inoltre si ritiene necessario prevedere la validità di tale prescrizione anche nel caso di ampliamento di cava.
- Si rileva che la modifica in parola non è stata valutata nel Documento Allegato 3 “screening per la Valutazione di Incidenza Ambientale – Livello 1” nella sezione 3 – Decodifica del Piano.
- Si ritiene inoltre indispensabile specificare che la norma cautelativa così introdotta non consenta di escludere la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale prevista per la singola cava/ampliamento ai sensi della DGRV 1400/2017 che rimane obbligatoria.
- Si ritiene necessario che siano resi disponibili agli Enti operanti sul territorio regionale i dati dei Piani di Monitoraggio in un unico database consultabile.
Non una parola sull’aumento della quantità di escavazione proposta dalla Regione conseguente l’aggiornamento del Piano cave che comporterà un aggravamento della situazione – in termini estrattivi – a Verona e provincia. R
D’altronde non sappiamo ancora cosa prevederà il nuovo PAT in termini di nuova edificabilità.
A luglio 2024 sono 7 le cave di sabbia e ghiaia attive a Verona (BIONDANI T.M.G. SPA 6166 CASONA – CALCESTRUZZI DANESE SPA 6174 STRADA RODIGINA – ECO-DEM SRL 6168 BERTACCHINA – ECO-DEM SRL 6171 LA RIZZA – PAGANI CALCESTRUZZI S.R.L. 6175 FERRAZZA – PRATI SAS DI PRATI SILVANA E C. 6177 CA’ FACCI – SEGALA SRL 6178 FERRAZZE).
Alberto Speciale
(Foto di copertina: fronte escavazione di ghiaia in una cava di Verona, ph Alberto Speciale)
ELENCO CAVE IN ATTO (aggiornato a luglio 2024)
(Cave autorizzate attive comprendenti anche le cave temporaneamente non produttive o le cave con procedure di proroga in corso)
ELENCO CAVE DISMESSE (aggiornato a luglio 2024)
(Cave estinte che hanno effettuato la ricomposizione o dove la ricomposizione prevista è stata sostituita con diverso intervento autorizzato. Cave la cui autorizzazione è stata decaduta o revocata. Cave con termini di coltivazione scaduti senza procedure di proroga in corso)