Il nuovo anno porta in dote un problema in più per le P.A., anche se di vecchia memoria, ovvero: qual’è il comportamento da tenere per l’affidamento dei servizi legali?.
In tal senso infatti la deliberazione n. 144/2018/VSGO della Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna della Corte dei Conti diverge confliggendo significativamente da quanto indicato dalle Linee guida definite dall’ANAC nel documento n. 12/2018.
Si ricordi che l’articolo 17 del D.Lgs. 50/2016 prevede come il singolo incarico di patrocinio conferito ad un legale esterno, in relazione a una specifica lite, non è soggetto all’applicazione del codice dei contratti pubblici.
L’importante delibera della Corte dei Conti per l’Emilia Romagna evidenzia con chiarezza quali sono i, limitati, casi di corretto affidamento diretto del singolo patrocinio legale. Elenca i corretti criteri per l’istituzione degli elenchi di operatori qualificati da parte delle P.A. ed infine modera e ferma alcuni elementi delle istruzioni dell’ANAC.
Con le Linee guida n. 12/2018, l’ANAC ha indicato come necessaria l’istituzione di elenchi di operatori qualificati (punto 3.1.3), a seguito di una procedura trasparente e aperta, oggetto di adeguata pubblicità, dai quali selezionare gli operatori che saranno invitati a presentare offerte. Gli elenchi di operatori qualificati possono essere articolati in diversi settori di competenza e non sarebbe comunque legittimo prevedere un numero massimo di iscritti. Affinché la costituzione di un
elenco di professionisti sia conforme ai principi di cui all’articolo 4 del Codice dei
contratti pubblici è necessario che l’amministrazione pubblichi sul proprio sito
istituzionale un avviso, finalizzato a sollecitare manifestazioni di interesse per essere
inseriti nell’elenco, nel quale sono indicati i requisiti richiesti per l’iscrizione, le
eventuali categorie e fasce di importo in cui l’amministrazione intende suddividere
l’elenco.
Nei casi di assoluta particolarità della controversia la Corte “boccia” l’ANAC non ammettendo, in presenza di elenchi di operatori qualificati, l’affidamento di un incarico di patrocinio legale a un avvocato non inserito in quegli elenchi. La Corte ritiene che in caso contrario si legittimerebbe un comportamento elusivo e si vanificherebbe la ragione che giustifica l’istituzione degli elenchi e cioè l’attuazione dei principi di economicità, efficacia, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità e pubblicità.
L’unica eccezione consentita, tenendo fermo il prerequisito di assoluta particolarità della controversia, consiste nell’accertare e motivare rigorosamente l’assenza di professionisti idonei a svolgere l’incarico.
Le Linee guida dell’ANAC n.12/2018 sono stranamente silenziose nel caso di affidamento di incarico in caso di urgenza pertanto i Giudici della Corte dei conti della Sezione Regionale per l’Emilia Romagna ribadiscono la necessità di specificare la motivazione delle ragioni di urgenza, ricordando che la stessa non può derivare dall’inerzia dell’ente. In presenza di elenchi l’affidatario deve essere comunque individuato tra gli iscritti.
Per la Corte dei Conti, il ricorso all’appalto di servizi per affidare la gestione del contenzioso o di rami di esso in modo continuativo o periodico potrebbe rivelarsi elusiva dei principi configurando anche un danno erariale se non subordinata a determinate verifiche preventive. Quindi, diversamente dall’apertura che sembrerebbe permettere l’ANAC, l’appalto di servizi per la gestione del contenzioso deve ritenersi una modalità di affidamento residuale.
Le consulenze non collegate a una specifica lite, non escluse dall’articolo 17 del D.Lgs. 50/2016, possono essere affidate in base all’articolo 7, c. 6, del Testo unico sul pubblico impiego e pertanto non devono essere affidate tramite appalto di servizi, come invece ha sostenuto l’ANAC.
La delibera mette un punto fermo anche sull’importanza della regolamentazione sull’affidamento dei patrocini legali all’esterno. La procedura di comparazione, per i magistrati della Corte, deve essere preceduta da un apposito documento in cui inserire il numero, il criterio di selezione dei soggetti e i metodi sulla base dei quali verrà effettuata la comparazione da parte delle pubbliche amministrazioni.
Per la Corte i casi di affidamento diretto sono estremamente limitati e sono i seguenti:
• in caso vi siano effettive ragioni di urgenza e non siano stati istituiti gli elenchi di operatori qualificati, motivando in questo caso dettagliatamente l’incarico e applicando comunque criteri di rotazione;
• in caso di assoluta particolarità delle controversie accertando e motivando rigorosamente l’assenza di professionisti idonei a svolgere l’incarico iscritti all’elenco di operatori qualificati;
• in caso di conseguenzialità tra incarichi, come in ipotesi di diversi gradi di giudizio oggetto del servizio legale positivamente concluso, solo se l’amministrazione si è riservata questa possibilità già nell’avviso per il conferimento dell’incarico assicurando comunque l’equa ripartizione degli incarichi.
Inoltre la Corte dei Conti ha stabilito, fattispecie importante, che all’interno dell’elenco degli incarichi da inserire nel DUP (Documento Unico di Programmazione) devono essere ricompresi anche quelli di patrocinio legale previsti dall’ente nell’anno di riferimento, dettagliati per tipologia e costi prevedibili. Non è sufficiente una generica voce di incarichi per supporto/difese legali.
Verificando quanto redatto nella relazione di accompagnamento ai bilanci del Comune di Verona per gli anni 2016 e 2017 dell’Organo di Revisione relativamente al controllo della legittimità dell’azione dell’Ente nell’affidamento di incarichi di patrocinio legale non appaiono rilievi da parte dell’organo in merito al mancato rispetto sia formale che sostanziale della normativa.
Abbiamo controllato quanto pubblicato (*), ai sensi articolo 15 del D.Lgs. 33/2013, sul sito del Comune di Verona: Amministrazione Trasparente – Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza relativamente a chi siano stati stati conferiti negli anni 2015-2016-2017-2018 i patrocini legali, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato. (* vedere tabella in fondo all’articolo)
La parte del leone la fa il l’avv. Giovanni Sala, già professore ordinario per il settore disciplinare di Diritto Amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Verona collocato a riposo nel 2016 il quale dal 20014 al 2018 ha percepito compensi per 230 mila euro.
A questo punto le amministrazioni, in presenza di una linea giurisprudenziale della Corte dei conti che si discosta dalle linee guida ANAC, dovranno decidere quale dei due soggetti seguire consapevoli che “l’unica maniera di prendere la decisione giusta è sapere quale sia quella sbagliata.”
Alberto Speciale
(Foto: Imagoeconomia)
Estratto compensi erogati per affidamento servizi legali negli anni dal 2014 al 2018 (Amministrazione Tosi 2012/2017).
Soggetto Incaricato | Anno incarico 2014 | Compenso erogato nell’anno | Anno incarico 2015 | Compenso erogato nell’anno | Anno incarico 2016 | Compenso erogato nell’anno | Anno incarico 2017 | Compenso erogato nell’anno | Anno incarico 2018 | Compenso erogato nell’anno | TOTALE EROGATO 2014/2018 | ||||||
ALBERTI GIOVANNI B. | 2016 | 25.548,62 | 25.548,62 | ||||||||||||||
BACIGA STEFANO | 2014 | 5.102,35 | 2016 | 13.132,08 | 18.234,43 | ||||||||||||
BIGNAMI MICHELE | 2014 | – | |||||||||||||||
CASCONE CRISTIANA | 2015 | 183,00 | 183,00 | ||||||||||||||
CESARI GIOVANNI | 2014 | 875,32 | 875,32 | ||||||||||||||
CLARICH MARCELLO | 2014 | 28.357,68 | 2015 | 25.122,20 | 2016 | 8.881,60 | 2017 | 3.806,40 | 66.167,88 | ||||||||
COLLARINI NICOLA | 2015 | 11.553,40 | 11.553,40 | ||||||||||||||
CONSOLO GIOVANNI | 2015 | 24.662,17 | 2017 | 43.139,20 | 67.801,37 | ||||||||||||
DE LEO FRANCESCO | 2016 | – | |||||||||||||||
DELAINI DOMENICO | 2015 | 3.939,99 | 2016 | 3.660,00 | 7.599,99 | ||||||||||||
FAZIO RITA | 2014 | 2015 | 2016 | – | |||||||||||||
LAZZARONI ELISABETTA | 2014 | – | |||||||||||||||
MACCAGNANI GIOVANNI | 2016 | 8.291,60 | 8.291,60 | ||||||||||||||
MAGALINI GIANFRANCO | 2016 | – | |||||||||||||||
PANIGALLI FRANCESCA | 2016 | 583,65 | 583,65 | ||||||||||||||
SALA GIOVANNI | 2014 | 127.636,85 | 2015 | 39.758,23 | 2016 | 5.709,60 | 2017 | 39.982,40 | 2018 | 17.078,05 | 230.165,13 | ||||||
SARTORI ANTONIO | 2014 | 2018 | – | ||||||||||||||
SCAMICACI GIOVANNA | 2016 | 418,60 | 2017 | 418,60 | |||||||||||||
SCOCA FRANCO GAETANO | 2015 | 7.612,80 | 7.612,80 | ||||||||||||||
TORINA MARIA GRAZIA | 2015 | 875,48 | 2016 | 875,47 | 1.750,95 | ||||||||||||
VOLPATO ALESSANDRA | 2014 | 3.251,30 | 2015 | 5.741,76 | 2016 | 1.167,74 | 2017 | 1.459,12 | 2018 | 11.619,92 | |||||||
ZHARA BUDA CLAUDIA | 2014 | 3.317,86 | 2015 | 3.842,64 | 2016 | 1.268,80 | 2017 | 2018 | 8.429,30 | ||||||||
ZOLI CARLO | 2014 | 32.244,78 | 2015 | 22.003,53 | 54.248,31 | ||||||||||||
TOTALE | 200.786,14 | 145.295,20 | 69.537,76 | 88.387,12 | 17.078,05 | 521.084,27 |